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Privacy e Sanità

 

Nuovo Codice della Privacy

Dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali. Il nuovo Codice riunisce la normativa in precedenza contenuta nella Legge n. 675 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Le principali novità introdotte dalla nuova normativa sono le seguenti:
- Il consenso al trattamento dei dati da parte del cittadino può essere manifestato, anzichè con un atto scritto dell'interessato, anche oralmente. In tal caso il medico dovrà provvedere ad annotare il consenso. Per i trattamenti iniziati prima del 1° gennaio 2004 (cioè per i pazienti già in cura), la raccolta del consenso può avvenire anche in occasione del primo contatto utile con l'interessato. Il consenso reso al medico di famiglia, al pediatra di libera scelta o all'organismo sanitario vale anche, oltre che per i sostituti, per la pluralità di trattamenti a fini di salute erogati da più strutture ospedaliere o territoriali, nonchè da distinti reparti e unità dello stesso organismo sanitario.
- Il consenso deve essere preceduto da una informazione al cittadino che deve essere fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo gli elementi informativi previsti dall'art. 13 del nuovo Codice. L'informativa potrà essere integrata anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
- E' necessario adottare soluzioni volte a rispettare la riservatezza degli utenti, in relazione a prestazioni sanitarie o adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno delle strutture sanitarie. In pratica la chiamata degli interessati deve prescindere dalla loro individuazione nominativa. E' tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza anche il personale che non è sottoposto al segreto professionale.
- Le nuove ricette di prescrizione di farmaci a carico del SSN entreranno in vigore il 1° gennaio 2005, mentre già dal 1° gennaio 2004 le prescrizioni non a carico del SSN di farmaci non ripetibili, possono riportare le generalità dell'assistito, a meno che l'interessato non richieda espressamente l'anonimato.

Per consultare i soli articoli del codice che riguardano la sanità, clicca qui.

Ogni altra informazione in merito alla normativa sulla privacy è reperibile nel sito internet del Garante.

Misure di sicurezza

Entro il 31 marzo di ogni anno il titolare del trattamento dei dati personali e sensibili deve redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). In tale documento devono essere indicate le misure minime adottate per assicurare un livello minimo di protezione dei dati, come previsto dal Disciplinare Tecnico allegato alla legge. Il documento deve essere conservato agli atti del professionista e non deve essere inviato ad alcuna Autorità. L'Autorità Garante per la Privacy ha diffuso una "Guida" per la compilazione del Documento Programmatico per la Sicurezza.
Tenendo presente le istruzioni contenute nella Guida predisposta dal Garante, ogni medico e odontoiatra può redigere manualmente il DPS, oppure avvelersi di appositi software prodotti dalle aziende di informatica. In alternativa, piuttosto che redigere personalmente il DPS, è possibile richiedere la consulenza di esperti o aziende per la redazione del Documento stesso.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha predisposto un fac-simile del Documento Programmatico della Sicurezza, unitamente agli schemi delle lettere di incarico e agli articoli del Codice pertinenti. Tutto ciò è contenuto nella Comunicazione n. 87/2005 diramata agli Ordini dei Medici provinciali.

Notificazione

L’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni relative ai trattamenti in ambito sanitario che non devono essere notificati entro il 30 aprile 2004 in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni vigenti (provvedimento consultabile sul sito web www.garanteprivacy.it). Nel rammentare che la notificazione deve essere effettuata solo se il trattamento è indicato dal Codice in materia di protezione dei dati personali e può essere esclusa per effetto di un provvedimento di esonero che è stato adottato dalla stessa Autorità lo scorso 31 marzo, precisa tra l’altro quanto segue:
Dati genetici e biometrici Sono esonerati dalla notificazione sia i professionisti che trattano dati genetici e biometrici individualmente, sia i medici che in forma associata condividono il trattamento con altri professionisti, specie all’interno di uno stesso studio medico. Il trattamento dei dati genetici non va notificato quando il professionista, nell’ambito di ordinari rapporti con il paziente, viene a volte a conoscenza di informazioni di tipo genetico (esame di screening o test genetici, indagini prenatali, diagnosi e cura di determinate patologie genetiche). La notifica deve essere effettuata solo se il trattamento dei dati genetici è sistematico ed assume il carattere di costante e prevalente attività del medico (ad es. un genetista). L’esonero non opera invece per i trattamenti di dati genetici e biometrici effettuati da strutture sanitarie pubbliche o private (ospedali, case di cura e di riposo aziende sanitarie laboratori di analisi cliniche, associazioni sportive). L’esonero è stato infatti disposto solo in favore di persone fisiche esercenti le professioni sanitarie e non per i trattamenti in quanto tali.
Procreazione assistita, trapianti, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive, diffusive e sieropositività Le considerazioni sull’esonero espresse in tema di dati genetici e biometrici per i professionisti che effettuano il trattamento individualmente o in forma associata valgono anche per i trattamenti relativi a procreazione assistita, trapianti, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive, diffusive e sieropositività. Nell’esonero rientrano anche i trattamenti effettuati da un medico specialista nell’ambito di un’attività di consulenza o di procreazione assistita, sempre che non siano effettuati in modo sistematico. Per quanto riguarda malattie infettive il trattamento da notificare è solo quello che deve essere effettuato "a fini di … rilevazione ..." di tali patologie e in linea generale riguarda gestori di strutture anziché singoli professionisti che occasionalmente vengono a conoscenza di tali.
Prestazioni di servizi sanitari on line Le prestazioni di servizi sanitari on line vanno notificate solo se i servizi sono: a) relativi ad una banca dati o siano prestati per via telematica b) relativi alla fornitura di beni. Non vanno quindi notificati: a) i trattamenti di dati sanitari nell’ambito della teleassistenza (consultazione di specialisti per via telefonica) b) i trattamenti di dati organizzati in banche dati trattati manualmente (archivi cartacei) c) i trattamenti di dati organizzate in banche dati informatizzate ma non collegate ad una rete telematica Non devono, infine, notificare i medici che usano unicamente un computer nel proprio ufficio; usano la posta elettronica per dialogare con i pazienti, effettuano prenotazioni per gli assistiti, ecc. Anche sulla base di altri esempi sono stati considerati quindi esonerati dalla notificazione diversi trattamenti effettuati nell’ambito della cd. medicina in rete. Per altri casi di accesso a banche dati da parte di medici è stato precisato che la notificazione compete invece alla a.s.l. o all’ente locale.
Monitoraggio della spesa sanitaria; igiene e sicurezza del lavoro Poiché non rientrano nel monitoraggio della spesa sanitaria non vanno notificati i trattamenti di dati sanitari effettuati da strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, solo per ottenere il rimborso delle prestazioni specialistiche erogate.

Modulistica

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri mette a disposizione degli iscritti la seguente modulistica:

Informativa per medici di famiglia e pediatri (modulo predisposto dal Garante per la Privacy)

Raccolta del consenso dei pazienti:
Medico chirurgo: consenso al trattamento dei dati sanitari per studio medico
Consenso al trattamento dei dati sanitari per struttura sanitaria medica
Odontoiatra: consenso al trattamento dei dati sanitari per studio odontoiatrico
Consenso al trattamento dei dati sanitari per struttura sanitaria odontoiatrica


Assunzione in proprio delle funzioni di titolare del trattamento (quando non ci sono responsabili o incaricati):
Medico chirurgo: assunzione in proprio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati dello studio
Medico chirurgo: assunzione in proprio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati di studio medico associato
Odontoiatra: assunzione in proprio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati dello studio
Odontoiatra: assunzione in proprio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati di studio odontoiatrico associato

Atto di nomina del responsabile (per il titolare che delega la responsabilità ad altro soggetto):
Medico chirurgo, odontoiatra o struttura: nomina responsabile
Studio medico associato: nomina responsabile
Studio odontoiatrico associato: nomina responsabile

Atto di incarico a consulenti esterni per specifici compiti (commercialista, odontotecnico):
Medico chirurgo: affidamento incarico al commercialista
Odontoiatra: affidamento incarico al commercialista
Odontoiatra: affidamento incarico all'odontotecnico

Atto di incarico a personale di segreteria (da parte del titolare o, se nominato, del responsabile):
Titolare struttura sanitari: nomina incaricato (segreteria)
Titolare studio medico: nomina incaricato (segreteria)
Titolare studio odontoiatrico: nomina incaricato (segreteria)
Responsabile struttura sanitaria: nomina incaricato (segreteria)
Responsabile studio medico: nomina incaricato (segreteria)
Responsabile studio odontoiatrico: nomina incaricato (segreteria)

Istruzioni e articoli del Codice da consegnare ai delegati:
Istruzioni da consegnare all'incaricato
Articoli del codice da consegnare all'incaricato