Un abbraccio e una preghiera per i medici italiani caduti durante l'epidemia di Covid-19Un abbraccio e una preghiera per i medici italiani caduti durante l'epidemia di Covid-19 

Il 9 febbraio 2023 sono state depositate le motivazioni con cui la Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi contro l'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 previsto dal Decreto Legge 44/2021 e successive modificazioni.

In particolare, con la sentenza n. 14 la Corte Costituzionale ha ritenuto che “la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili”. In continuità con la propria giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori, la Corte ha ribadito che “l’articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all’autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l’interesse della collettività”.

In applicazione di questi princìpi, la Corte ha giudicato non fondati i dubbi di costituzionalità sottolineando che “di fronte alla situazione epidemiologica in atto il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini” e che “sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata”.

La Corte ha inoltre chiarito che “il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all’indennizzo”.

Con la sentenza n. 15 la Corte ha affermato che “la normativa ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione”.

Per la Corte, “il sacrificio imposto agli operatori sanitari non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini”. La sentenza ha ritenuto poi “non contraria” ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori del settore sanitario che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola. La Corte ha considerato tale scelta “giustificata dal maggior rischio di contagio”, sia per sé stessi che per la collettività, correlato all’esercizio delle professioni sanitarie.

pdf Corte Costituzionale sent. 14/2023 (169 KB)

pdf Corte Costituzionale sent. 15/2023 (230 KB)