Un abbraccio e una preghiera per i medici italiani caduti durante l'epidemia di Covid-19Un abbraccio e una preghiera per i medici italiani caduti durante l'epidemia di Covid-19 

Il Decreto Legge 31/10/2022 n. 162 ha modificato il precedente Decreto Legge 01/04/2021 n. 44 anticipando la fine dell'obbligo vaccinale anti Sars-Cov- 2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario al 01/11/2022.

Di conseguenza la sospensione dall'esercizio professionale per inosservanza dell'obbligo vaccinale deve intendersi cessata al 1° novembre 2022.

Questi in sintesi erano i punti principali della normativa sull'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari, vigenti fino al 1° novembre 2022:

  • i professionisti sanitari sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid comprensiva, dal 15 dicembre 2021, della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario;
  • la regolarità vaccinale costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria;
  • in caso di accertato pericolo per la salute la vaccinazione può essere omessa o differita. In tal caso, a norma del DPCM 04/02/2022, è necessario che il Medico di Medicina Generale del soggetto obbligato o il Medico Vaccinatore delle strutture pubbliche e private accreditate rilasci il certificato digitale di esenzione o differimento che è l'unico documento con validità erga omnes che giustifica l'omissione della vaccinazione. Tale certificato di esonero può essere motivato da condizioni cliniche in atto o terapie in atto per una durata massima di 30 giorni, rinnovabile. Nei casi più complessi il Medico di Medicina Generale o il Medico Vaccinatore può chiedere il parere della Commissione Medica ASL. In questo caso il Medico di Medicina Generale o il Medico Vaccinatore deve sottoporre la documentazione clinica del suo paziente alla Commissione Medica della ASL Toscana Centro inviando una email a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avendo cura di criptare per motivi di privacy la documentazione con password, da trasmettere poi con separata email e con il consenso del paziente. La Commissione aziendale svolgerà le valutazioni necessarie, coinvolgendo gli specialisti del caso, e al termine esprimerà un parere sulla base del quale il Medico di Medicina Generale o il Medico Vaccinatore, in scienza e coscienza, potrà decidere se rilasciare il certificato di esonero e per quale durata;
  • in caso di sopravvenuta infezione da Covid e successiva guarigione l'obbligo vaccinale è differito per il periodo previsto dalle Circolari Ministeriali (vedi schema sottostante). Il differimento decorre dalla data del primo referto positivo e perdura per il lasso temporale indicato dal Ministero senza necessità di specifico certificato. Allo scadere del periodo di differimento riemerge l'obbligo vaccinale a meno che, se sussistono i motivi clinici, non venga rilasciato il certificato digitale di esenzione o ulteriore differimento, come descritto sopra;
  • gli Ordini professionali, tramite le rispettive Federazioni Nazionali, verificano lo stato vaccinale dei propri iscritti sulla Piattaforma nazionale DGC e, qualora non risulti l'effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo primario, invitano gli interessati a produrre entro 5 giorni la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della prenotazione per la vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni o la sopravvenienza di infezione da Covid;
  • in caso di inosservanza, gli Ordini professionali adottano un atto di accertamento che determina l'immediata sospensione dall'esercizio professionale con annotazione nell'Albo;
  • la sospensione perdura fino al completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo primario, fino alla somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 (ora leggasi: 1° novembre 2022);
  • per i neo-laureati, l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione all'Albo, fino al 31 dicembre 2022 (ora leggasi: 1° novembre 2022).

Si ricorda che in Toscana è attiva la prenotazione per la somministrazione vaccinale sul portale regionale: https://prenotavaccino.sanita.toscana.it

Questo il quadro sinottico delle tempistiche vaccinali, compresi i casi di comparsa di positività:

1° evento 2° evento 3° evento 4° evento Fonte
1° dose vaccino 2° dose vaccino booster a 120 giorni dal 2° evento non previsto Circ. Min. Salute n. 59207 del 24/12/2021 e n. 13209 del 20/02/2022
infezione* 1° dose vaccino entro 12 mesi (obbligo per i professionisti sanitari a 180 giorni) booster a 120 giorni dal 2° evento non previsto Circ. Min. Salute n. 8284 del 03/03/2021, n. 56052 del 06/12/2021 e n. 59207 del 24/12/2021
infezione* 1° dose vaccino dopo 12 mesi 2° dose vaccino a 21-28 giorni (a seconda del vaccino) dal 2° evento booster a 120 giorni dal 3° evento Circ. Min. Salute n. 56052 del 06/12/2021 e n. 59207 del 24/12/2021
1° dose vaccino infezione* (dopo più di 14 giorni dal 1° evento) booster a 120 giorni dal 2° evento non previsto Circ. Min. Salute n. 40711 del 09/09/2021, n. 56052 del 06/12/2021 e n. 59207 del 24/12/2021
1° dose vaccino infezione* (entro 14 giorni dal 1° evento) 2° dose vaccino a 180 giorni dal 2° evento booster a 120 giorni dal 3° evento Circ. Min. Salute n. 8284 del 03/03/2021, n. 40711 del 09/09/2021, n. 56052 del 06/12/2021 e n. 59207 del 24/12/2021
1° dose vaccino 2° dose vaccino infezione* booster a 120 giorni dal 3° evento Circ. Min. Salute n. 56052 del 06/12/2021 e n. 59207 del 24/12/2021

 * il conteggio si intende a partire dal primo tampone positivo ufficialmente registrato sulle piattaforme di Sanità Pubblica.

Leggi le informative generali sulla procedura di verifica svolta dall'Ordine, fino al 01/11/2022:

pdf Informativa generale su obbligo vaccinale 01 04 2022 (189 KB)

pdf Informativa generale su obbligo vaccinale 22 12 2021 (112 KB)

Leggi l'informativa privacy specifica: pdf Informativa assolvimento obbligo vaccinale (168 KB)