Triennio formativo ECM 2023-2025
Per il triennio 2023-2025 è confermato l'obbligo formativo pari a 150 crediti (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni) da conseguire dal 1° gennaio 2023 ed entro il 31 dicembre 2025.
Triennio formativo ECM 2020-2022
La Delibera 1/2025 della Commissione Nazionale ECM conferma la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo ECM per il triennio 2020-2022. Anche i crediti conseguiti nel triennio 2023-2025 potranno essere utilizzati per recuperare i debiti dei trienni passati. Lo spostamento dei crediti fra trienni è consentito fino al 30 giugno 2026.
Trienni precedenti
I crediti ECM acquisiti dal professionista in eccedenza rispetto all’obbligo formativo individuale dal 2014 alla fine del triennio 2026-2028 possono essere utilizzati per colmare eventuali debiti formativi relativi ai trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. I professionisti potranno acquisire crediti compensativi fino al 31 dicembre 2028. I calcoli delle eccedenze e gli spostamenti verranno effettuati automaticamente dal CoGeAPS che procederà con la compensazione dei trienni a partire da quello più recente, senza bisogno che il professionista intervenga manualmente.
Premialità per i professionisti in regola
Per i professionisti che al 3 luglio 2025 (data di approvazione della delibera della Commissione Nazionale ECM) risultano in regola con l’obbligo formativo di tutti i trienni precedenti viene rilasciato un bonus in base alla loro decorrenza di obbligo ECM. Il bonus è di 20 crediti ECM a valere sui trienni 2023-2025 e 2026-2028 per i professionisti in regola con l'obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2020 e 2021-2023. E' di 15 crediti per i professionisti in regola con l'obbligo formativo con decorrenza dal triennio 2017-2019. Infine è di 10 crediti per i professionisti in regola con l'obbligo formativo con decorrenza dal triennio 2020-2022. L'attribuzione del bonus è automatica e sarà visibile nell'area riservata del sito CoGeAPS.
Crediti ECM in Radioprotezione
L'art. 162 del Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 ha stabilito che i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.
Leggi la Comunicazione del Ministero della Salute con i chiarimenti rispetto all'art. 162 del d.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 pdf Chiarimenti(913 KB)
Crediti ECM e Assicurazione
Informazioni pratiche e Domande frequenti
Ecco alcune indicazioni pratiche per tenere sotto controllo la propria posizione ECM:
- Se non lo si è già fatto, è necessario che il professionista si registri sul sito www.cogeaps.it che gestisce l'anagrafica dei crediti ECM dei sanitari italiani.
- Nella fase di registrazione è necessario selezionare che la propria Federazione di appartenenza è la FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri).
- Una volta effettuata la registrazione, è necessario completare i dati della propria anagrafica indicando anche l'attività professionale esercitata e la disciplina. Ciò serve a COGEAPS per calcolare l'esatto debito formativo cui il professionista è tenuto.
- Il professionista troverà l'elenco degli eventi ECM a cui ha partecipato ed i crediti che ha accumulato. E' importante ricordare che chi organizza gli eventi ha 90 giorni di tempo per mandare i dati al COGEAPS. Questo significa che è normale una latenza di almeno tre mesi nell'aggiornamento dei dati. Addirittura i corsi ECM online (FAD) hanno un ritardo nella registrazione ancora maggiore perché l'organizzatore manda i dati al COGEAPS solo alla chiusura dell'evento online.
- In conseguenza di quanto sopra, se ad esempio il professionista frequenta dei corsi ECM nel mese di dicembre 2022 li vedrà comparire nella propria scheda COGEAPS non prima del mese di aprile 2023.
- E' comunque consigliato a tutti i professionisti di conservare gli attestati al termine di ogni evento formativo frequentato. Perchè se per qualche disguido il COGEAPS non riceve i dati da parte dell'organizzatore dell'evento, il professionista potrà comunque chiederne la registrazione esibendo l'attestato posseduto.
- Per qualunque informazione sulla propria posizione ECM risultante dall'anagrafica, il professionista può rivolgersi al front-office del COGEAPS, contattabile telefonicamente o via email ai recapiti indicati sul sito.
- Per ricercare eventi formativi ECM ai quali partecipare, è disponibile la banca-dati AGENAS: http://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx nella quale sono indicati tutti i corsi ed eventi formativi accreditati ECM in tutta Italia.
Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato un "Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario" che racchiude e spiega i diritti e gli obblighi dei professionisti in relazione alla tematica ECM.
Il Manuale viene rivisto e aggiornato con cadenza annuale. Per consultarlo:
pdf
Manuale ECM professionista sanitario 2024(452 KB)