Un abbraccio e una preghiera per i medici italiani caduti durante l'epidemia di Covid-19Un abbraccio e una preghiera per i medici italiani caduti durante l'epidemia di Covid-19 

Triennio formativo ECM 2023-2025

Per il triennio 2023-2025 è confermato l'obbligo formativo pari a 150 crediti (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni) da conseguire dal 1° gennaio 2023 ed entro il 31 dicembre 2025.

Triennio formativo ECM 2020-2022

Per il triennio 2020-2022 il DL 198/2022 come modificato dalla Legge di conversione 14/2023, all'art. 4 comma 5 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 per il conseguimento dei crediti  ECM a valere per tale triennio.

I crediti conseguiti durante il 2023 possono quindi essere spostati a valere sul triennio 2020-2022 sempre che la "data fine evento" di tali corsi sia entro il 31 dicembre 2023. L'operazione di spostamento sul triennio 2020-2022 è possibile, tramite il portale COGEAPS, entro il 30 giugno 2024 (Delibera Commissione Nazionel ECM n. 2/2023).

Trienni precedenti

La norma di cui sopra prevede la possibilità di conseguire crediti compensativi a valere sui trienni 2014-2016 e 2017-2020, secondo criteri e modalità che dovranno essere definite dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Crediti ECM in Radioprotezione

L'art. 162 del Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 ha stabilito che i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

Leggi la Comunicazione del Ministero della Salute con i chiarimenti rispetto all'art. 162 del d.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101  pdf Chiarimenti (913 KB)

Crediti ECM e Assicurazione

La legge 29 dicembre 2021, n. 233, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, pubblicata sulla GU n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 48, prevede norme di rilevanza per la professione medica.Tra queste si segnala in particolare l’articolo 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) secondo il quale, a partire dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative previste all’articolo 10 della L. n. 24/2017 (cd. legge Gelli) è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile.
 

Informazioni pratiche e Domande frequenti

Ecco alcune indicazioni pratiche per tenere sotto controllo la propria posizione ECM:

  • Se non lo si è già fatto, è necessario che il professionista si registri sul sito www.cogeaps.it che gestisce l'anagrafica dei crediti ECM dei sanitari italiani.
  • Nella fase di registrazione è necessario selezionare che la propria Federazione di appartenenza è la FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri).
  • Una volta effettuata la registrazione, è necessario completare i dati della propria anagrafica indicando anche l'attività professionale esercitata e la disciplina. Ciò serve a COGEAPS per calcolare l'esatto debito formativo cui il professionista è tenuto.
  • Il professionista troverà l'elenco degli eventi ECM a cui ha partecipato ed i crediti che ha accumulato. E' importante ricordare che chi organizza gli eventi ha 90 giorni di tempo per mandare i dati al COGEAPS. Questo significa che è normale una latenza di almeno tre mesi nell'aggiornamento dei dati. Addirittura i corsi ECM online (FAD) hanno un ritardo nella registrazione ancora maggiore perché l'organizzatore manda i dati al COGEAPS solo alla chiusura dell'evento online.
  • In conseguenza di quanto sopra, se ad esempio il professionista frequenta dei corsi ECM nel mese di dicembre 2022 li vedrà comparire nella propria scheda COGEAPS non prima del mese di aprile 2023.
  • E' comunque consigliato a tutti i professionisti di conservare gli attestati al termine di ogni evento formativo frequentato. Perchè se per qualche disguido il COGEAPS non riceve i dati da parte dell'organizzatore dell'evento, il professionista potrà comunque chiederne la registrazione esibendo l'attestato posseduto.
  • Per qualunque informazione sulla propria posizione ECM risultante dall'anagrafica, il professionista può rivolgersi al front-office del COGEAPS, contattabile telefonicamente o via email ai recapiti indicati sul sito.
  • Per ricercare eventi formativi ECM ai quali partecipare, è disponibile la banca-dati AGENAS: http://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx nella quale sono indicati tutti i corsi ed eventi formativi accreditati ECM in tutta Italia.

Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato un "Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario" che racchiude e spiega i diritti e gli obblighi dei professionisti in relazione alla tematica ECM.
Il Manuale viene rivisto e aggiornato con cadenza annuale.
Per consultarlo: http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf