La Legge di Bilancio 2024 al comma 101 dell’art. 1 e il Decreto Ministeriale collegato n. 18/2025 prevedono che le aziende tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio – con esclusione delle imprese agricole – devono stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali alle cosiddette “immobilizzazioni materiali”, ossia, in linea con l’art. 2424 del Codice Civile: ai terreni e ai fabbricati; agli impianti e al macchinario; alle attrezzature industriali e commerciali.
Con il Decreto Legge n. 39 del 31/03/2025, il termine è stato differito al 01/10/2025 per le imprese da 51 a 250 dipendenti e al 31/12/2025 per le imprese fino a 50 dipendenti.
La norma, in ambito sanitario, interessa tutte quelle realtà obbligate all'iscrizione alla Camera di Commercio: strutture sanitarie autorizzate e società tra professionisti. Viceversa non ricadono in questo obbligo assicurativo gli studi medici e odontoiatrici, singoli o associati, in quanto non iscritti alla Camera di Commercio.