A far data dal 1° giugno 2013 tutti i titolari di studio medico o odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate previste dal Decreto Interministeriale del 30/11/2012 (vedasi allegato a fine articolo).
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve avere data certa e ciò può essere garantito tramite auto-spedizione via Pec o via raccomandata indirizzata al proprio studio, oppure con presentazione e timbratura all'ufficio postale. Tale documento deve essere conservato all'interno dello studio e, essendo un documento di natura dinamica, va aggiornato qualora intervengano modifiche significative nell'organizzazione del lavoro o nelle procedure.
Per quanto riguarda il contenuto del DVR, si ricorda che il medico o l'odontoiatra titolare di studio può svolgere direttamente le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) solo dopo aver svolto i relativi corsi di formazione previsti dalla legge. In caso contrario il titolare dello studio dovrà procedere alla nomina di un consulente esterno affidandogli le funzioni di RSPP. Inoltre il titolare dello studio può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, ma solo dopo aver effettuato il relativo corso di formazione ai fini dell'acquisizione dell'attestato di frequenza al corso anti-incendio a basso rischio.
Nel DVR deve essere anche indicato il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La nomina di tale rappresentante spetta ai lavoratori stessi. In caso di mancata nomina da parte dei lavoratori, il titolare dello studio deve conservare il verbale di mancata elezione del RLS. La nomina va comunicata all'INAIL.
Per quanto riguarda la compilazione del modello n. 3 del DVR, si fa presente che in ordine alle mansioni svolte dal personale dello studio, non è obbligatorio riportare i nominativi dei lavoratori addetti.
Per quanto riguarda, infine, le "misure attuate" da dichiarare nel DVR, sarà opportuno chiarire che le attrezzature usate nello studio sono conformi alla normativa vigente, che è stata effettuata l'informazione e la formazione dei lavoratori, che l'impianto elettrico è conforme alla legge, così come l'impianto di climatizzazione, e che i locali di lavoro sono conformi alla normativa vigente. Le "misure di miglioramento" riguardano invece la formazione e l'addestramento del personale, e il costante controllo e monitoraggio degli impianti e delle attrezzature.
In allegato il DVR standardizzato previsto dal Decreto Ministeriale 30/11/2012 e una guida pratica per gli adempimenti sulla sicurezza nello studio medico:
pdf DVR standardizzato (974 KB)
pdf Guida per la sicurezza nello studio (308 KB)
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI
Il titolare di studio medico o odontoiatrico che abbia già svolto corsi di formazione per RSPP prima del 11/01/2012, è obbligato a frequentare il corso di aggiornamento di 14 ore entro il 11/01/2017.
Chi ha svolto corsi di formazione per RSPP dopo il 11/01/2012, è obbligato a frequentare il corso di aggiornamento di 14 ore entro 5 anni dalla data del completamento del corso precedentemente svolto.
I lavoratori dello studio medico o odontoiatrico o i collaboratori (equiparati in questo caso ai lavoratori) sono obbligati a frequentare un corso di formazione per lavoratori di 16 ore, con obbligo di aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 6 ore.
Il titolare dello studio medico o odontoiatrico che non svolga i corsi di formazione e/o aggiornamento citati, decade dalle funzioni di RSPP e deve nominare un RSPP esterno.