Un abbraccio e una preghiera per i medici italiani caduti durante l'epidemia di Covid-19Un abbraccio e una preghiera per i medici italiani caduti durante l'epidemia di Covid-19 

Un quesito molto frequente che si pongono i medici riguarda l'obbligo o meno di possedere una certificazione BLS-D, ossia relativa all'uso del defibrillatore semiautomatico. Facciamo chiarezza con questa breve disamina, precisando che nel testo il termine "medico" si riferisce sia al Medico Chirurgo che all'Odontoiatra.

Il supporto di base alle funzioni vitali
II supporto di base delle funzioni vitali (Basic Life Support, BLS) consiste nelle procedure di rianimazione cardiopolmonare (RCP) necessarie per soccorrere un paziente che abbia perso conoscenza, oppure abbia un'ostruzione alle viee aeree da corpo estraneo, oppure si trovi in stato di arresto respiratorio o arresto cardiaco.
Le varie situazioni cliniche che si possono presentare devono essere gestite dal personale sanitario, in primis dal medico, con competenze di base che vanno dal riconoscimento all'allarme tempestivo e al primo trattamento con manovre di base che non richiedono utilizzo di apparecchiature (manovra di Heimlich - posizione laterale di sicurezza - ventilazione artificiale - compressioni toraciche esterne). Queste competenze minime derivano dalla formazione professionale del personale sanitario, in primis del medico, e pertanto sono prestazioni esigibili da qualunque medico, indipendentemente dalla tipologia di attività che svolge e dal contesto in cui opera.
Del resto, quanto sopra è chiaramente previsto nell'art. 8 del Codice di Deontologia Medica che così dispone: "Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza".

Il Defibrillatore semi-automatico (DAE)
A queste competenze di base (che, si ripete, sono obbligatorie per qualunque medico), si aggiunge la capacità di usare il defibrillatore semi-automatico, un apparecchio che non ha il compito di formulare diagnosi, ma si limita, se correttamente utilizzato, a suggerire lo shock in caso di arresto cardiaco del paziente.
La Legge n. 120 del 03/04/2001, come poi modificata dalla Legge n. 69 del 15/03/2004, dispone che "è consentito l'uso del defibrillatore semi-automatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare".
Il testo della norma legittima anche il personale sanitario non medico (ad esempio gli infermieri) e il personale non sanitario (i "laici") ad usare il defibrillatore, purchè abbiano ricevuto una idonea formazione. Il fatto che la norma non dica nulla sui medici è perchè si dà per scontato che il medico, non solo è legittimato ad usare il defibrillatore, ma anzi è doveroso che lo sappia usare. Infatti la sua formazione universitaria e il suo status professionale lo rendono "ipso facto" legittimato e deontologicamente tenuto a saper usare il defibrillatore.
L'art. 8 del Codice di Deontologia Medica sopra citato, nell'imporre al medico il dovere di intervento in caso di urgenza, impone che si tratti di un intervento capace e appropriato ("assicurare idonea assistenza") per cui se si verifica una situazione di urgenza per arresto cardiaco ed è disponibile in loco un defibrillatore semi-automatico, il medico che presta soccorso deve saperlo usare appropriatamente.
Non sarà mai scusabile il medico che eviti di intervenire o di usare il defibrillatore adducendo di non avere le competenze per farlo. Potrebbe incorrere nel reato di lesioni colpose o omicidio colposo per imperizia, nel caso in cui non riuscisse ad assistere un paziente in arresto cardiaco per incapacità nell'uso del defibrillatore.

Obbligo formativo per l'uso del DAE
La formazione per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l'uso del DAE viene erogata dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere e dalle istituzioni e organismi accreditati dalle Regioni. Tali Enti garantiscono un percorso formativo adeguato e rilasciano una certificazione internazionalmente riconosciuta perchè conforme alle raccomandazioni del Comitato Internazionale per la rianimazione cardiopolmonare (ILCOR).
Come già detto sopra, la Legge 120/2001 prevede l'obbligo di tale percorso formativo con certificazione finale per i sanitari non medici e per i non sanitari. I medici, a stretto rigor di legge, non sono obbligati a seguire tali corsi per il semplice motivo che si dà per scontato che siano competenti ad eseguire le manovre di sostegno vitale di base e all'uso del defibrillatore. Pertanto il medico, dal punto di vista legale, può non avere alcuna certificazione BLS-D, ma in caso di urgenza deve saper intervenire e, se del caso, deve saper usare il defibrillatore.
La Regione Toscana, con il Regolamento n. 79/2016 come aggiornato con Regolamento n. 90/2020, prevede fra i requisiti generali che devono possedere tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, la presenza in struttura del defibrillatore semi-automatico e di personale sanitario con documentata frequenza ai corsi BLS-D con cadenza secondo gli standard di settore. Per cui è possibile che le varie strutture sanitarie promuovano o richiedano la frequenza a corsi formativi BLS-D a tutti i loro operatori sanitari indistintamente, compresi i medici. Nell'ambito dell'attività libero-professionale nel proprio studio privato, invece, il Regolamento regionale prevede la necessaria presenza del defibrillatore solo negli studi dove si praticano interventi invasivi (non negli studi dove si effettuano solo visite), ma senza obbligare il medico alla certificazione BLS-D proprio perchè si dà per scontato che il medico sia abilitato ad utilizzarlo. In tal caso è raccomandato che in studio vi siano comunque collaboratori del medico con la certificazione BLS-D (ad esempio l'infermiere, l'igienista dentale, l'assistente alla poltrona, il personale di segreteria, ecc.) in modo che possano intervenire in caso di emergenza, in assenza del medico titolare.
In conclusione e per un principio di massima precauzione, anche se non obbligatorio a stretto rigor di legge, è fortemente raccomandato che anche i medici frequentino periodicamente i corsi di formazione per l'uso del DAE, sia che lavorino presso strutture sanitarie, sia presso il proprio studio privato. Ciò consente al medico di mantenere un bagaglio conoscitivo e operativo sempre aggiornato e adempie sia al dovere di aggiornamento e formazione professionale permanente previsto dall'art. 19 del Codice di Deontologia Medica, sia al dovere di garantire al cittadino la migliore qualità professionale previsto dall'art. 6 del medesimo Codice.

Catalogo dei corsi di formazione
La Regione Toscana mette a disposizione il catalogo dei corsi formativi sul BLS-D erogati dalle Aziende ed Enti accreditati. Il catalogo è consultabile al seguente indirizzo: https://servizi.toscana.it/sis/icuore/home/listaCorsi/ricerca
E' possibile fare una ricerca selezionando la tipologia di corso (per i medici la tipologia più appropriata è "esecutore BLSD adulto e pediatrico per sanitari" e relativo retraining), l'ambito territoriale dell'offerta formativa e le date di interesse.
Si tratta di corsi da svolgersi in presenza perchè, oltra alla parte teorica, prevedono una esercitazione pratica su manichino per cui non effettuabile in modalità telematica.
Per quanto riguarda i costi dei corsi, la Regione Toscana aveva fissato il tetto massimo di 70 euro per i corsi "esecutore BLSD adulto e pediatrico per sanitari" (e di 35 euro per il retraining), ma l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha censurato tale tariffa ritenendola distorsiva della concorrenza. Per cui attualmente non vi è un tetto massimo e le Aziende e gli Enti formatori propongono costi secondo le regole di mercato.
A catalogo sono presenti anche i corsi per Istruttore, nel caso in cui il medico desideri acquisire lo status di formatore nei corsi BLS-D.

Conclusioni
I medici hanno il dovere deontologico di assicurare al paziente la migliore e più qualificata assistenza, anche in casi di urgenza, per cui sono tenuti sia a saper praticare le manovre di supporto vitale di base, sia a saper usare il defibrillatore semi-automatico, quando disponibile.
La frequenza di corsi BLS-D certifica tale competenza e pertanto è fortemente raccomandata.