La Legge n. 15 del 21/02/2025 di conversione del Decreto Legge n. 202 del 27/12/2024, ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 la deroga sul riconoscimento dei titoli per i sanitari rifugiati ucraini.
Ciò significa che i sanitari ucraini (medici, odontoiatri, infermieri, ecc.), residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e che si sono rifugiati in Italia a causa della guerra, possono esercitare la professione in Italia presso strutture sanitarie pubbliche o private senza necessità di ottenere il riconoscimento della laurea dal Ministero della Salute, ma semplicemente esibendo alla struttura sanitaria il "Passaporto Europeo delle qualifiche dei rifugiati" (EQPR) - https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications o la documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria.
Dal canto suo, la struttura che recluta un professionista ucraino rifugiato (con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o di collaborazione libero professionale) deve segnalarne il nominativo e i titoli alla Regione competente per territorio per ogni eventuale verifica e controllo.
Per la segnalazione alla Regione Toscana seguire le istruzioni: Professionisti sanitari e operatori socio-sanitari ucraini reclutati temporaneamente - Regione Toscana
Inoltre, per i cittadini stranieri di altre nazionalità non appartenenti alla UE, è stato prorogato al 31 dicembre 2027 il termine per poter esercitare temporaneamente la professione sanitaria in Italia in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli, secondo i fabbisogni delle singole Regioni. La Regione Toscana, con la delibera n. 28 del 17/01/2022, ha limitato tale possibilità solo agli infermieri (per i quali è stato istituito un apposito elenco presso la Regione; qui maggiori informazioni: Domanda per l'esercizio temporaneo della professione infermieristica - Regione Toscana) mentre i medici e gli odontoiatri stranieri, con cittadinanza non UE e diversa da quella ucraina, in Toscana non beneficiano di tale deroga e sono soggetti alle norme ordinarie sul riconoscimento dei titoli (domanda di riconoscimento al Ministero della Salute, ottenimento del decreto ministeriale di riconoscimento, residenza o domicilio in Italia, permesso di soggiorno, iscrizione all'Albo professionale italiano).