E' molto frequente, nella pratica corrente, che il medico eserciti la propria attività come libero professionista all'interno di locali presi in affitto da una struttura sanitaria. In questi casi si pone la necessità di capire se, nell'eventualità di danno al paziente, risponde per responsabilità civile la struttura che ha dato in affitto i locali o il medico.
La Corte di Cassazione ha affrontato la questione e l'ha risolta in modo molto chiaro: il contratto di locazione (affitto) non crea responsabilità sanitaria a carico del locatore (ossia della struttura).
Il ragionamento svolto dai Giudici (ordinanza n. 8163 del 27/03/2025) parte dall'indagare il coinvolgimento della struttura, proprietaria dell'immobile, nell'esecuzione della prestazione medica. Sia la giurisprudenza precedente, sia la Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24/2017) affermano che la struttura risponde "per fatto proprio". Ciò presuppone che la struttura si serva del medico, inserito all'interno della propria organizzazione, per erogare prestazioni alla cittadinanza.
La responsabilità della struttura, quindi, presuppone che il medico sia dipendente della struttura oppure sia un collaboratore legato ad essa da un rapporto di collaborazione libero professionale. In tali casi il medico è lo "strumento operativo" di cui si avvale la struttura per erogare prestazioni alla cittadinanza. Da ciò consegue che, in caso di danno al paziente, risponde civilmente la struttura sanitaria perchè il medico ha agito "in nome e per conto della struttura".
Ma nel caso in cui la struttura dia in affitto alcuni locali e/o attrezzature al medico, questo vincolo non sussiste e si creano rapporti giuridici distinti e separati: il medico è totalmente autonomo nell'esercizio della sua attività e la struttura non può essere chiamata a rispondere di eventuali danni che costui cagiona al paziente, anche se avvenuti all'interno di locali di sua proprietà.
La conclusione della Corte di Cassazione ha implicazioni pratiche rilevanti per molti modelli organizzativi oggi diffusi. Molti medici operano spesso all’interno di strutture più ampie, utilizzandone locali, infrastrutture e talvolta apparecchiature. Dal punto di vista del paziente queste realtà possono apparire come un’unica organizzazione sanitaria, ma sul piano giuridico la situazione è molto diversa.
Quando il medico è dipendente o stabilmente integrato nell’organizzazione della struttura, quest’ultima partecipa alla prestazione sanitaria e ne condivide l’interesse. In tali casi la responsabilità si estende alla struttura stessa. Ma quando invece il rapporto si limita alla locazione di spazi e strumenti, l’attività professionale resta autonoma e la responsabilità segue il professionista che eroga la prestazione.
Quanto sopra ha ricadute anche in materia di coperture assicurative: il medico che prende in affitto alcuni locali da una struttura sanitaria, non potrà ritenersi coperto dalla polizza assicurativa della struttura stessa e dovrà essere titolare in prima persona di una adeguata polizza per la responsabilità civile.
Incidentalmente si può notare che tale soluzione è coerente con gli obblighi autorizzativi vigenti. Infatti il medico dipendente o comunque inserito nell'organizzazione della struttura sanitaria, di cui egli rappresenta uno "strumento operativo" non è titolare di uno "studio medico" proprio e non ha nessun obbligo di presentare la SCIA o la domanda di autorizzazione al Comune perchè l'obbligo autorizzativo grava sulla struttura. Viceversa quando il medico prende in affitto i locali di una struttura è obbligato a presentare la SCIA o la domanda di autorizzazione perchè tali locali rappresentano il suo "studio medico" e la struttura sanitaria non ha alcun obbligo amministrativo sugli ambienti dati in affitto.