Un quesito molto frequente che si pongono i medici riguarda l'obbligo o meno di possedere una certificazione BLS-D, ossia relativa all'uso del defibrillatore semiautomatico. Facciamo chiarezza con questa breve disamina, precisando che nel testo il termine "medico" si riferisce sia al Medico Chirurgo che all'Odontoiatra.

Il supporto di base alle funzioni vitali
II supporto di base delle funzioni vitali (Basic Life Support, BLS) consiste nelle procedure di rianimazione cardiopolmonare (RCP) necessarie per soccorrere un paziente che abbia perso conoscenza, oppure abbia un'ostruzione alle viee aeree da corpo estraneo, oppure si trovi in stato di arresto respiratorio o arresto cardiaco.
Le varie situazioni cliniche che si possono presentare devono essere gestite dal personale sanitario, in primis dal medico, con competenze di base che vanno dal riconoscimento all'allarme tempestivo e al primo trattamento con manovre di base che non richiedono utilizzo di apparecchiature (manovra di Heimlich - posizione laterale di sicurezza - ventilazione artificiale - compressioni toraciche esterne). Queste competenze minime derivano dalla formazione professionale del personale sanitario, in primis del medico, e pertanto sono prestazioni esigibili da qualunque medico, indipendentemente dalla tipologia di attività che svolge e dal contesto in cui opera.
Del resto, quanto sopra è chiaramente previsto nell'art. 8 del Codice di Deontologia Medica che così dispone: "Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza".

Il corso di "Primo Soccorso"
Sulla base di quanto detto sopra, il personale sanitario (medici e infermieri) che in un ambiente di lavoro fosse designato come "addetto al Primo Soccorso" ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008, non è tenuto a frequentare i corsi di formazione per il Primo Soccorso, in quanto i requisiti formativi e professionali del personale sanitario sono superiori a quelli minimi previsti dal Decreto Ministeriale 388/2003 e comunque il personale sanitario è soggetto all'obbligo di aggiornamento professionale ECM, il quale eccede gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione di cui al DM 388/2003 (orientamento affermato dal Ministero del Lavoro con interpello n. 19864 del 25/10/2016).
Viceversa, qualunque medico può svolgere la funzione di docente nei corsi di Primo Soccorso di cui al DM 388/2003, fermo restando il possesso di aggiornate conoscenze scientifiche e tecniche per poter efficacemente addestrare i discenti nelle materie previste dal suddetto Decreto.

Il Defibrillatore semi-automatico (DAE)
A queste competenze di base (che, si ripete, sono obbligatorie per qualunque medico anche se non ha frequentato lo specifico corso di Primo Soccorso), si aggiunge la capacità di usare il defibrillatore semi-automatico, un apparecchio che non ha il compito di formulare diagnosi, ma si limita, se correttamente utilizzato, a suggerire lo shock in caso di arresto cardiaco del paziente.
La Legge n. 120 del 03/04/2001, come poi modificata dalla Legge n. 69 del 15/03/2004, dispone che "è consentito l'uso del defibrillatore semi-automatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare".
Il testo della norma legittima anche il personale sanitario non medico (ad esempio gli infermieri) e il personale non sanitario (i "laici") ad usare il defibrillatore, purchè abbiano ricevuto una idonea formazione. Il fatto che la norma non dica nulla sui medici è perchè si dà per scontato che il medico, non solo è legittimato ad usare il defibrillatore, ma anzi è doveroso che lo sappia usare. Infatti la sua formazione universitaria e il suo status professionale lo rendono "ipso facto" legittimato e deontologicamente tenuto a saper usare il defibrillatore.
L'art. 8 del Codice di Deontologia Medica sopra citato, nell'imporre al medico il dovere di intervento in caso di urgenza, impone che si tratti di un intervento capace e appropriato ("assicurare idonea assistenza") per cui se si verifica una situazione di urgenza per arresto cardiaco ed è disponibile in loco un defibrillatore semi-automatico, il medico che presta soccorso deve saperlo usare appropriatamente.
Non sarà mai scusabile il medico che eviti di intervenire o di usare il defibrillatore adducendo di non avere le competenze per farlo. Potrebbe incorrere nel reato di lesioni colpose o omicidio colposo per imperizia, nel caso in cui non riuscisse ad assistere un paziente in arresto cardiaco per incapacità nell'uso del defibrillatore.

Obbligo formativo per l'uso del DAE
La formazione per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l'uso del DAE viene erogata dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere e dalle istituzioni e organismi accreditati dalle Regioni. Tali Enti garantiscono un percorso formativo adeguato e rilasciano una certificazione internazionalmente riconosciuta perchè conforme alle raccomandazioni del Comitato Internazionale per la rianimazione cardiopolmonare (ILCOR).
Come già detto sopra, la Legge 120/2001 prevede l'obbligo di tale percorso formativo con certificazione finale per i sanitari non medici e per i non sanitari. I medici, a stretto rigor di legge, non sono obbligati a seguire tali corsi per il semplice motivo che si dà per scontato che siano competenti ad eseguire le manovre di sostegno vitale di base e all'uso del defibrillatore. Pertanto il medico, dal punto di vista legale, può non avere alcuna certificazione BLS-D, ma in caso di urgenza deve saper intervenire e, se del caso, deve saper usare il defibrillatore.
La Regione Toscana, con il Regolamento n. 79/2016 come aggiornato con Regolamento n. 90/2020, prevede fra i requisiti generali che devono possedere tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, la presenza in struttura del defibrillatore semi-automatico e di personale sanitario con documentata frequenza ai corsi BLS-D con cadenza secondo gli standard di settore. Per cui è possibile che le varie strutture sanitarie promuovano o richiedano la frequenza a corsi formativi BLS-D a tutti i loro operatori sanitari indistintamente, compresi i medici. Nell'ambito dell'attività libero-professionale nel proprio studio privato, invece, il Regolamento regionale prevede la necessaria presenza del defibrillatore solo negli studi dove si praticano interventi invasivi (non negli studi dove si effettuano solo visite), ma senza obbligare il medico alla certificazione BLS-D proprio perchè si dà per scontato che il medico sia abilitato ad utilizzarlo. In tal caso è raccomandato che in studio vi siano comunque collaboratori del medico con la certificazione BLS-D (ad esempio l'infermiere, l'igienista dentale, l'assistente alla poltrona, il personale di segreteria, ecc.) in modo che possano intervenire in caso di emergenza, in assenza del medico titolare.
In conclusione e per un principio di massima precauzione, anche se non obbligatorio a stretto rigor di legge, è fortemente raccomandato che anche i medici frequentino periodicamente i corsi di formazione per l'uso del DAE, sia che lavorino presso strutture sanitarie, sia presso il proprio studio privato. Ciò consente al medico di mantenere un bagaglio conoscitivo e operativo sempre aggiornato e adempie sia al dovere di aggiornamento e formazione professionale permanente previsto dall'art. 19 del Codice di Deontologia Medica, sia al dovere di garantire al cittadino la migliore qualità professionale previsto dall'art. 6 del medesimo Codice.

Catalogo dei corsi di formazione
La Regione Toscana mette a disposizione il catalogo dei corsi formativi sul BLS-D erogati dalle Aziende ed Enti accreditati. Il catalogo è consultabile al seguente indirizzo: https://servizi.toscana.it/sis/icuore/home/listaCorsi/ricerca
E' possibile fare una ricerca selezionando la tipologia di corso (per i medici la tipologia più appropriata è "esecutore BLSD adulto e pediatrico per sanitari" e relativo retraining), l'ambito territoriale dell'offerta formativa e le date di interesse.
Si tratta di corsi da svolgersi in presenza perchè, oltra alla parte teorica, prevedono una esercitazione pratica su manichino per cui non effettuabile in modalità telematica.
Per quanto riguarda i costi dei corsi, la Regione Toscana aveva fissato il tetto massimo di 70 euro per i corsi "esecutore BLSD adulto e pediatrico per sanitari" (e di 35 euro per il retraining), ma l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha censurato tale tariffa ritenendola distorsiva della concorrenza. Per cui attualmente non vi è un tetto massimo e le Aziende e gli Enti formatori propongono costi secondo le regole di mercato.
A catalogo sono presenti anche i corsi per Istruttore, nel caso in cui il medico desideri acquisire lo status di formatore nei corsi BLS-D.

Conclusioni
I medici hanno il dovere deontologico di assicurare al paziente la migliore e più qualificata assistenza, anche in casi di urgenza, per cui sono tenuti sia a saper praticare le manovre di supporto vitale di base, sia a saper usare il defibrillatore semi-automatico, quando disponibile.
La frequenza di corsi BLS-D certifica tale competenza e pertanto è fortemente raccomandata.

Notizie per gli iscritti

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato la diffusione di un questionario anonimo rivolto ai professionisti sanitari. L’indagine si pone come obiettivo quello di raccogliere informazioni utili a valutare la percezione del Sistema ECM, le principali criticità riscontrate e le aspettative per il suo sviluppo futuro.

Il questionario, di semplice e rapida compilazione, rappresenta uno strumento essenziale per orientare le prossime attività di miglioramento della qualità, dell’accessibilità e dell’efficacia della formazione continua.

Di seguito l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti:  pdf Convocazione Assemblea annuale Bilancio Consuntivo 2025 e assestamento Preventivo 2026(215 KB)

Per partecipare registrarsi al seguente link: https://omceofi.irideweb.it/events/621531a6-3545-4336-e418-08de8b1fd971

L’art. 1 comma 317 della Legge di Bilancio per l’anno 2025 (Legge n. 207 del 30/12/2024 entrata in vigore il 01/01/2025) introduce la dematerializzazione obbligatoria di tutte le ricette mediche per i farmaci prescritti sul territorio nazionale, siano essi a carico del SSN o del cittadino, incluse dunque le cosiddette ricette bianche.

Per la verità, la ricetta bianca dematerializzata è operativa già dal 2022 tramite il portale SISTEMA TS gestito dal Ministero dell'Economia, ma finora era una modalità alternativa alla tradizionale ricetta cartacea. Adesso la ricetta bianca diventa dematerializzata a regime.

Come previsto dal Decreto Ministeriale n. 109 del 2023, i professionisti presenti negli elenchi dei CTU e dei Periti presso i Tribunali italiani che intendono confermare la loro iscrizione in tali elenchi, sono tenuti a presentare domanda di conferma sul portale del Ministero della Giustizia entro il 30 giugno 2026.

La vigente normativa, infatti, non prevede più che l'iscrizione in tali elenchi sia "a tempo indeterminato", bensì "a tempo" e quindi soggetta a periodica manifestazione di volontà di conferma.

"Il medico per me è uno di famiglia”. È questo lo slogan del nuovo spot della FNOMCeO – la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – che intende sensibilizzare i cittadini sul fenomeno della violenza che colpisce gli operatori sanitari, soprattutto nei reparti di emergenza- urgenza.

Lo spot è stato prodotto in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, che si celebra il 12 marzo di ogni anno e viene proiettato oggi a Perugia durante il Convegno “Curare senza paura”. Fa seguito a una campagna stampa diffusa tramite manifesti 6 metri per tre in affissione in tutte le città e pubblicata su alcune riviste; sarà diffuso sui canali social della FNOMCeO per poter approdare, in autunno, nei cinema.

E' molto frequente, nella pratica corrente, che il medico eserciti la propria attività come libero professionista all'interno di locali presi in affitto da una struttura sanitaria. In questi casi si pone la necessità di capire se, nell'eventualità di danno al paziente, risponde per responsabilità civile la struttura che ha dato in affitto i locali o il medico.

La Corte di Cassazione ha affrontato la questione e l'ha risolta in modo molto chiaro: il contratto di locazione (affitto) non crea responsabilità sanitaria a carico del locatore (ossia della struttura).

La mobilità sanitaria interregionale continua a rappresentare uno dei fenomeni più significativi per comprendere gli equilibri e le criticità del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di un tema dalle importanti implicazioni sanitarie, sociali, etiche ed economiche, che riflette le diseguaglianze nell’offerta di servizi tra le diverse Regioni italiane e, in particolare, il persistente divario tra Nord e Sud del Paese.

L'ONAOSI ricorda che il 31 marzo 2026 scade il termine per il versamento del contributo annuale da parte degli iscritti contribuenti volontari.

Inoltre ricorda che il 2026 è l'ultimo anno in cui possono iscriversi come contribuenti volontari i professionisti iscritti all'Ordine nel 2016, in quanto tale facoltà va esercitata entro il decimo anno dalla prima iscrizione all'Albo.

Infine l'ONAOSI informa che entro l'8 agosto 2026 i contribuenti morosi negli ultimi tre anni, possono regolarizzare la propria posizione.

Per maggiori informazioni consultare la documentazione allegata.

pdf Nota Federazioni Ordini 2026(359 KB)

pdf LOCANDINA contribuzione 2026 sanatoria(114 KB)

pdf CIRCOLARE PAGOPA 2026 con autocertificazione(309 KB)

L'ENPAM informa che è tornato disponibile “Fondamenti di telemedicina per il medico”, il corso fruibile gratuitamente tramite la piattaforma Tech2Doc, punto di riferimento per medici e odontoiatri italiani che vogliono rimanere aggiornati in tema di salute digitale.

Il corso a distanza che approfondisce tutti gli aspetti della telemedicina, si compone di otto video lezioni della durata complessiva di circa 80 minuti e garantisce ai partecipanti l’ottenimento di 30 crediti Ecm.

Dopo il grande successo e il tutto esaurito dello scorso anno, la capienza per l’edizione 2026/27 è stata portata a 50mila partecipanti.

Si pubblica la nota della Regione Toscana inerente l'oggetto, con invito a tutti i medici e strutture interessate di prenderne visione:

pdf Prot 0857333 2025 Circolare RNPM 31 10 25(259 KB)

pdf Nota PEC RNPM Circolare ministero 31 10 15 e nuove FAQ(301 KB)

pdf DatiSegnatura Prot 0857333 2025 FAQ RNPM 31 10 25(250 KB)

La Legge n. 15 del 21/02/2025 di conversione del Decreto Legge n. 202 del 27/12/2024, ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 la deroga sul riconoscimento dei titoli per i sanitari rifugiati ucraini.

Con il Decreto Dirigenziale n. 16355 del 24/07/2025 la Regione Toscana ha approvato la nuova "Scheda unica di segnalazione delle malattie infettive”.

Si invitano tutti i professionisti iscritti all'Ordine all'osservanza di quanto riportato negli atti qui pubblicati:

pdf Nota sorveglianza delle malattie infettive e obbligo di segnalazione(231 KB)

pdf Decreto n 16355 del 24 07 2025(609 KB)

pdf Decreto n 16355 del 24 07 2025 Allegato A(300 KB)

pdf Indirizzi per la segnalazione delle malattie infettive(85 KB)

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