Un abbraccio e una preghiera per i medici italiani caduti durante l'epidemia di Covid-19Un abbraccio e una preghiera per i medici italiani caduti durante l'epidemia di Covid-19 

Un quesito molto frequente che si pongono i medici riguarda l'obbligo o meno di possedere una certificazione BLS-D, ossia relativa all'uso del defibrillatore semiautomatico. Facciamo chiarezza con questa breve disamina, precisando che nel testo il termine "medico" si riferisce sia al Medico Chirurgo che all'Odontoiatra.

Il supporto di base alle funzioni vitali
II supporto di base delle funzioni vitali (Basic Life Support, BLS) consiste nelle procedure di rianimazione cardiopolmonare (RCP) necessarie per soccorrere un paziente che abbia perso conoscenza, oppure abbia un'ostruzione alle viee aeree da corpo estraneo, oppure si trovi in stato di arresto respiratorio o arresto cardiaco.
Le varie situazioni cliniche che si possono presentare devono essere gestite dal personale sanitario, in primis dal medico, con competenze di base che vanno dal riconoscimento all'allarme tempestivo e al primo trattamento con manovre di base che non richiedono utilizzo di apparecchiature (manovra di Heimlich - posizione laterale di sicurezza - ventilazione artificiale - compressioni toraciche esterne). Queste competenze minime derivano dalla formazione professionale del personale sanitario, in primis del medico, e pertanto sono prestazioni esigibili da qualunque medico, indipendentemente dalla tipologia di attività che svolge e dal contesto in cui opera.
Del resto, quanto sopra è chiaramente previsto nell'art. 8 del Codice di Deontologia Medica che così dispone: "Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza".

Il Defibrillatore semi-automatico (DAE)
A queste competenze di base (che, si ripete, sono obbligatorie per qualunque medico), si aggiunge la capacità di usare il defibrillatore semi-automatico, un apparecchio che non ha il compito di formulare diagnosi, ma si limita, se correttamente utilizzato, a suggerire lo shock in caso di arresto cardiaco del paziente.
La Legge n. 120 del 03/04/2001, come poi modificata dalla Legge n. 69 del 15/03/2004, dispone che "è consentito l'uso del defibrillatore semi-automatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare".
Il testo della norma legittima anche il personale sanitario non medico (ad esempio gli infermieri) e il personale non sanitario (i "laici") ad usare il defibrillatore, purchè abbiano ricevuto una idonea formazione. Il fatto che la norma non dica nulla sui medici è perchè si dà per scontato che il medico, non solo è legittimato ad usare il defibrillatore, ma anzi è doveroso che lo sappia usare. Infatti la sua formazione universitaria e il suo status professionale lo rendono "ipso facto" legittimato e deontologicamente tenuto a saper usare il defibrillatore.
L'art. 8 del Codice di Deontologia Medica sopra citato, nell'imporre al medico il dovere di intervento in caso di urgenza, impone che si tratti di un intervento capace e appropriato ("assicurare idonea assistenza") per cui se si verifica una situazione di urgenza per arresto cardiaco ed è disponibile in loco un defibrillatore semi-automatico, il medico che presta soccorso deve saperlo usare appropriatamente.
Non sarà mai scusabile il medico che eviti di intervenire o di usare il defibrillatore adducendo di non avere le competenze per farlo. Potrebbe incorrere nel reato di lesioni colpose o omicidio colposo per imperizia, nel caso in cui non riuscisse ad assistere un paziente in arresto cardiaco per incapacità nell'uso del defibrillatore.

Obbligo formativo per l'uso del DAE
La formazione per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l'uso del DAE viene erogata dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere e dalle istituzioni e organismi accreditati dalle Regioni. Tali Enti garantiscono un percorso formativo adeguato e rilasciano una certificazione internazionalmente riconosciuta perchè conforme alle raccomandazioni del Comitato Internazionale per la rianimazione cardiopolmonare (ILCOR).
Come già detto sopra, la Legge 120/2001 prevede l'obbligo di tale percorso formativo con certificazione finale per i sanitari non medici e per i non sanitari. I medici, a stretto rigor di legge, non sono obbligati a seguire tali corsi per il semplice motivo che si dà per scontato che siano competenti ad eseguire le manovre di sostegno vitale di base e all'uso del defibrillatore. Pertanto il medico, dal punto di vista legale, può non avere alcuna certificazione BLS-D, ma in caso di urgenza deve saper intervenire e, se del caso, deve saper usare il defibrillatore.
La Regione Toscana, con il Regolamento n. 79/2016 come aggiornato con Regolamento n. 90/2020, prevede fra i requisiti generali che devono possedere tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, la presenza in struttura del defibrillatore semi-automatico e di personale sanitario con documentata frequenza ai corsi BLS-D con cadenza secondo gli standard di settore. Per cui è possibile che le varie strutture sanitarie promuovano o richiedano la frequenza a corsi formativi BLS-D a tutti i loro operatori sanitari indistintamente, compresi i medici. Nell'ambito dell'attività libero-professionale nel proprio studio privato, invece, il Regolamento regionale prevede la necessaria presenza del defibrillatore solo negli studi dove si praticano interventi invasivi (non negli studi dove si effettuano solo visite), ma senza obbligare il medico alla certificazione BLS-D proprio perchè si dà per scontato che il medico sia abilitato ad utilizzarlo. In tal caso è raccomandato che in studio vi siano comunque collaboratori del medico con la certificazione BLS-D (ad esempio l'infermiere, l'igienista dentale, l'assistente alla poltrona, il personale di segreteria, ecc.) in modo che possano intervenire in caso di emergenza, in assenza del medico titolare.
In conclusione e per un principio di massima precauzione, anche se non obbligatorio a stretto rigor di legge, è fortemente raccomandato che anche i medici frequentino periodicamente i corsi di formazione per l'uso del DAE, sia che lavorino presso strutture sanitarie, sia presso il proprio studio privato. Ciò consente al medico di mantenere un bagaglio conoscitivo e operativo sempre aggiornato e adempie sia al dovere di aggiornamento e formazione professionale permanente previsto dall'art. 19 del Codice di Deontologia Medica, sia al dovere di garantire al cittadino la migliore qualità professionale previsto dall'art. 6 del medesimo Codice.

Catalogo dei corsi di formazione
La Regione Toscana mette a disposizione il catalogo dei corsi formativi sul BLS-D erogati dalle Aziende ed Enti accreditati. Il catalogo è consultabile al seguente indirizzo: https://servizi.toscana.it/sis/icuore/home/listaCorsi/ricerca
E' possibile fare una ricerca selezionando la tipologia di corso (per i medici la tipologia più appropriata è "esecutore BLSD adulto e pediatrico per sanitari" e relativo retraining), l'ambito territoriale dell'offerta formativa e le date di interesse.
Si tratta di corsi da svolgersi in presenza perchè, oltra alla parte teorica, prevedono una esercitazione pratica su manichino per cui non effettuabile in modalità telematica.
Per quanto riguarda i costi dei corsi, la Regione Toscana aveva fissato il tetto massimo di 70 euro per i corsi "esecutore BLSD adulto e pediatrico per sanitari" (e di 35 euro per il retraining), ma l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha censurato tale tariffa ritenendola distorsiva della concorrenza. Per cui attualmente non vi è un tetto massimo e le Aziende e gli Enti formatori propongono costi secondo le regole di mercato.
A catalogo sono presenti anche i corsi per Istruttore, nel caso in cui il medico desideri acquisire lo status di formatore nei corsi BLS-D.

Conclusioni
I medici hanno il dovere deontologico di assicurare al paziente la migliore e più qualificata assistenza, anche in casi di urgenza, per cui sono tenuti sia a saper praticare le manovre di supporto vitale di base, sia a saper usare il defibrillatore semi-automatico, quando disponibile.
La frequenza di corsi BLS-D certifica tale competenza e pertanto è fortemente raccomandata.

Notizie per gli iscritti

Con il Decreto Dirigenziale n. 16355 del 24/07/2025 la Regione Toscana ha approvato la nuova "Scheda unica di segnalazione delle malattie infettive”.

Si invitano tutti i professionisti iscritti all'Ordine all'osservanza di quanto riportato negli atti qui pubblicati:

pdf Nota sorveglianza delle malattie infettive e obbligo di segnalazione(231 KB)

pdf Decreto n 16355 del 24 07 2025(609 KB)

pdf Decreto n 16355 del 24 07 2025 Allegato A(300 KB)

pdf Indirizzi per la segnalazione delle malattie infettive(85 KB)

Si dirama la comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell'Agenzia per l'Italia Digitale con la quale si rende noto che gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in Albi (come i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri), oltre ad essere pubblicati per legge sul portale INI-PEC del Ministero, sono altresì pubblicati sul portale INAD di AGID con la precisazione che tali indirizzi PEC sono utilizzabili con valore legale anche per comunicazioni legate alla sfera privata del cittadino persona fisica.

Di seguito la comunicazione:  pdf Pubblicazione Indirizzo digitale(628 KB)

 

Anche quest’anno, a partire dal 13 novembre, si terrà la nuova edizione del Laboratorio permanente sulla responsabilità sanitaria, diretto dalla prof. Ilaria Pagni e organizzato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Firenze, con possibilità di partecipazione in presenza e a distanza.

Le novità che si annunciano sono moltissime: sia in tema di operatività dell’azione diretta verso l’assicurazione, sia in tema di partecipazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., sia in tema di regresso del medico nei confronti della struttura in caso di condanna in solido per i danni cagionati da colpa lieve, sia per ciò che concerne la recente approvazione della tabella unica nazionale per la liquidazione del danno biologico e di quello morale. Si discuterà anche delle proposte di modifica della L. 24/2017, che rappresenta la base del contenzioso sanitario.

L'Istituto Superiore di Sanità organizza il corso di formazione a distanza (FAD) dal titolo "Introduzione all'Intelligenza Artificiale per gli operatori sanitari" erogato tramite la piattaforma telematica dell'ISS della durata di 16 ore.

Il corso riconosce 16 crediti formativi ECM.

Per ulteriori informazioni sul programma del corso e per le modalità di iscrizione: Corso: Introduzione all’Intelligenza Artificiale per gli operatori sanitari

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 94 del 10/04/2025, con il quale sono state approvate le nuova tabelle per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, l'INPS ha aggiornato la procedura telematica per la presentazione del certificato introduttivo per la disabilità.

È online sulla piattaforma FadInMed il progetto formativo gratuito “La riforma sulla disabilità: il certificato medico introduttivo” (10 crediti ECM) che la FNOMCeO ha realizzato in collaborazione con il Ministero per le disabilità e l’INPS.

Il corso, nell’ambito delle recenti modifiche normative in materia di disabilità, si propone di fornire ai medici certificatori le giuste conoscenze per una corretta compilazione del certificato medico introduttivo che, ai sensi Decreto Legislativo 3 maggio 2024 n. 62, costituisce il presupposto indispensabile per l’avvio del procedimento valutativo di base.

Si pubblica un breve riassunto sui certificati di malattia, di utilità per tutti i medici e gli odontoiatri:  pdf Informativa Certificati Malattia(240 KB)

 

L’art. 1 comma 317 della Legge di Bilancio per l’anno 2025 (Legge n. 207 del 30/12/2024 entrata in vigore il 01/01/2025) introduce la dematerializzazione obbligatoria di tutte le ricette mediche per i farmaci prescritti sul territorio nazionale, siano essi a carico del SSN o del cittadino, incluse dunque le cosiddette ricette bianche.

Per la verità, la ricetta bianca dematerializzata è operativa già dal 2022 tramite il portale SISTEMA TS gestito dal Ministero dell'Economia, ma finora era una modalità alternativa alla tradizionale ricetta cartacea. Adesso la ricetta bianca diventa dematerializzata a regime.

Con il Decreto Legislativo n. 81 del 12/06/2025 è stato reso permanente (non più soggetto a proroga annuale) il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti Iva che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali.

In pratica significa che i medici non devono utilizzare la fattura elettronica per le prestazioni in favore dei pazienti. I dati sanitari quindi continueranno a dover essere inviati a Sistema TS, ma il paziente continuerà a ricevere la fattura tradizionale cartacea.

Viceversa resta confermato l'obbligo della fattura elettronica per ogni altra prestazione, diversa dalle fatture in favore dei pazienti.

Sulla piattaforma FADINMED della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici è online il nuovo corso in modalità FAD dal titolo "Il valore del sangue: il ruolo del medico nel sistema trasfusionale" realizzato in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue, che riconosce 6 crediti ECM ai medici e agli odontoiatri.

Il corso è disponibile gratuitamente sulla piattaforma FadInMed https://www.fadinmed.it/ fino al 31 dicembre 2025.

La Legge n. 15 del 21/02/2025 di conversione del Decreto Legge n. 202 del 27/12/2024, ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 la deroga sul riconoscimento dei titoli per i sanitari rifugiati ucraini.

Dal 1° gennaio 2025 il Comune di Firenze ha modificato le regole per la sosta dei veicoli nelle “Zone Controllo Sosta” (ZCS) in cui è suddiviso il territorio comunale.

Si ricorda, infatti, che il territorio del Comune di Firenze è suddiviso in una “Zona a Traffico Limitato” (ZTL) corrispondente al Centro Storico, e 5 ZCS corrispondenti ai confini dei Quartieri. Il nuovo disciplinare comunale riguarda le regole per la sosta nelle suddette ZCS.

Link utili