Cos'è la ricetta medica?
La ricetta medica è un documento scritto, redatto da un medico chirurgo (ossia: laureato in medicina e chirurgia, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo professionale), che consente al paziente di ottenere dal farmacista la consegna dei medicinali che vi sono elencati.

É valida la ricetta scritta su un normale foglio di carta?
La ricetta scritta su un comune foglio di carta (cosiddetta "ricetta bianca") è certamente valida, purchè contenga i seguenti elementi essenziali:

  • nome e cognome del medico ed eventuale struttura sanitaria di appartenenza;
  • nome del farmaco o del principio attivo;
  • luogo e data di compilazione della ricetta;
  • firma autografa del medico.

Sulle ricette ripetibili non è necessario indicare il nome e cognome dell'assistito, a meno che il paziente stesso lo richieda o a meno che il medico lo ritenga indispensabile per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del paziente o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione. L'indicazione del dosaggio non è obbligatoria, ma è fortemente raccomandata per evitare equivoci nella dispensazione del farmaco. In ogni caso, se manca l'indicazione del dosaggio, il farmacista è tenuto a consegnare la confezione con la minor quantità possibile di principio attivo. L'indicazione della posologia è anch'essa fortemente raccomandata.

La "ricetta bianca" deve essere scritta a mano?
Non necessariamente. La ricetta può essere scritta a mano, ma anche tramite computer: l'importante è che sia chiara e leggibile, in modo da evitare fraintendimenti od equivoci per il paziente o il farmacista. Anzi, a questo scopo, è senz'altro preferibile utilizzare il computer. Quello che conta è che la firma deve sempre essere autografa e in originale.

E' prevista la "ricetta bianca elettronica"?
Sì, dal 31 gennaio 2022 il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia hanno attivato sul portale "Sistema Tessera Sanitaria" (www.sistemats.it) la possibilità per ogni medico di rilasciare la ricetta bianca in formato elettronico, secondo specifiche tecniche stabilite a livello nazionale.
La ricetta bianca elettronica riguarda tutti i medicinali con AIC vendibili al pubblico, con le eventuali limitazioni previste per i medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Su ricetta bianca elettronica potranno essere indicati anche medicinali con AIC non soggetti a prescrizione medica (SOP e OTC).
Per i farmaci di classe A la prescrizione può essere effettuata:
1. Solo con gruppo di equivalenza AIFA,
2. Con gruppo di equivalenza AIFA e un AIC di farmaco appartenente al gruppo come indicazione non vincolante per il farmacista,
3. Solamente con codice AIC del farmaco.
Per i farmaci di classe C la prescrizione deve essere effettuata solamente con l’AIC del farmaco, non esistendo Gruppi di Equivalenza codificati da AIFA che raggruppino farmaci equivalenti.
Il sistema restituisce un numero di ricetta bianca elettronica (acronimo NRBE) e un PIN-NRBE che può essere comunicato al cittadino via SMS o via email o tramite stampa del promemoria e tramite esso qualunque farmacia o parafarmacia italiana può erogare i farmaci prescritti.

I farmaci prescritti con questo tipo di ricetta chi li paga?
I farmaci prescritti con la "ricetta bianca" sia cartacea che elettronica sono sempre a totale carico dell'assistito. Per ottenere farmaci a totale o parziale carico dello Stato, nei casi previsti dalla legge, è indispensabile che il medico utilizzi l'apposito modulo per la prescrizione a carico del SSN (vedi risposte seguenti).

Quali farmaci si possono prescrivere sulla "ricetta bianca"?
Tutti quei farmaci che sulla confezione recano la dicitura: "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica".

Quanto tempo vale la "ricetta bianca"?
La "ricetta bianca" ha validità non superiore a sei mesi a partire dalla data di compilazione e, comunque, per non più di dieci volte, salvo che per alcune categorie di farmaci (come gli ormoni o gli ansiolitici), per i quali il periodo di validità della ricetta è più breve. Entro questi limiti, quindi, la ricetta è "ripetibile" nel senso che l'assistito può continuare ad esibirla al farmacista per acquistare i farmaci, fino al termine della sua validità. Infatti, ogni volta che viene presentata al farmacista per l'acquisto del medicinale, la ricetta viene timbrata ma poi riconsegnata all'assistito per il suo uso futuro. Tuttavia se il medico indica espressamente un numero di confezioni di medicinale superiore all'unità, la ricetta diventa "non ripetibile" e, quindi, è utilizzabile solo per quella volta.

Esistono ricette sicuramente "non ripetibili"?
I farmaci che per il loro uso continuato possono determinare stati tossici o, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute del paziente, possono essere prescritti soltanto con una ricetta "non ripetibile". In ogni caso questi medicinali recano sulla confezione la dicitura: "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta".

Quanto tempo vale una ricetta "non ripetibile"?
La ricetta "non ripetibile" può essere presentata in farmacia entro trenta giorni dalla data della sua compilazione. Alla presentazione al farmacista, questi consegna il medicinale e ritira la ricetta.

Sulla ricetta "non ripetibile" va indicato il nome del paziente?
Sì, sulle ricette "non ripetibili" il medico è tenuto ad indicare il codice fiscale del paziente.

La "ricetta bianca" è prerogativa solo di alcune categorie di medici?
No, tutti gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi possono compilare la "ricetta bianca", senza alcuna distinzione.

Gli altri professionisti sanitari (infermieri, farmacisti, biologi) possono fare ricette?
No, la prescrizione di medicinali è attività tipica ed esclusiva del medico.

Cos'è la ricetta del Servizio Sanitario Nazionale?
Le leggi che disciplinano il funzionamento del SSN prevedono che il costo dei farmaci classificati in fascia A dall'AIFA sia a totale o parziale carico dello Stato. In questo caso, il medico deve necessariamente utilizzare il cosiddetto "ricettario rosa". Se il medico prescrivesse un farmaco, anche di fascia A, su una "ricetta bianca", il costo sarebbe comunque a carico dell'assistito.

E' prevista la "ricetta rosa elettronica"?
Sì, dal 2011 il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia hanno attivato sul portale "Sistema Tessera Sanitaria" (www.sistemats.it) la possibilità per i medici del SSN di rilasciare la ricetta rosa in formato elettronico, secondo specifiche tecniche stabilite a livello nazionale.
Il sistema restituisce un numero di ricetta elettronica (acronimo NRE) che può essere comunicato al cittadino via SMS o via email o tramite stampa del promemoria e tramite esso qualunque farmacia italiana può erogare i farmaci prescritti.
Attualmente la ricetta rosa cartacea può essere utilizzata in caso di malfunzionamento del sistema informatico, in caso di visite domiciliari e in presenza di altri casi specifici, perchè la regola è la prescrizione in modalità elettronica.

Chi può usare il "ricettario rosa" per prescrivere farmaci a carico del SSN?
I medici di medicina generale convenzionati con il SSN, i medici addetti alla continuità assistenziale pubblica, i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, gli specialisti ambulatoriali interni, i medici dipendenti del SSN. Non possono, quindi, prescrivere sul "ricettario rosa" i medici che non siano dipendenti o convenzionati con il SSN. I blocchetti contenenti i moduli per la prescrizione di farmaci a carico del SSN vengono consegnati dall'Azienda Sanitaria al medico dipendente o convenzionato con il SSN ed egli ne diventa responsabile del suo uso.
Secondo lo stesso criterio, i medici dipendenti e convenzionati con il SSN ricevono dalla ASL di appartenenza la "Carta Operatore" che consente loro di identificarsi sul portale SistemaTS e generare le ricette rosa elettroniche.

I medici dipendenti e convenzionati con il SSN possono rilasciare le "ricette rosa" in qualunque contesto?
I medici dipendenti e convenzionati con il SSN utilizzano le "ricette rosa" per la prescrizione di farmaci solo e soltanto nell'ambito dell'esercizio della loro attività istituzionale di medici pubblici. Ciò significa che se il medico svolge anche attività privata, in quel contesto egli non è più un "medico pubblico" bensì un medico privato e quindi non può prescrivere farmaci utilizzando il "ricettario rosa" ma deve utilizzare esclusivamente la cosiddetta "ricetta bianca".
A titolo di esempio, il medico di famiglia che svolge anche attività libero professionale, come libero professionista non può usare il "ricettario rosa", così come il medico ospedaliero che svolge anche attività libero professionale in intra o extra moenia, in quell'ambito non può usare il "ricettario rosa". Farlo significa porre a carico dello Stato il costo di farmaci prescritti in regime non istituzionale e ciò può comportare l'accusa di truffa ai danni del SSN.

Gli specializzandi e i sostituti dei medici di famiglia possono fare ricette a carico del SSN?
I medici specializzandi possono prescrivere farmaci utilizzando il "ricettario rosa" in carico al loro tutor, purchè venga apposto il doppio timbro, del tutor e dello specializzando, e la firma di quest'ultimo. Allo stesso modo i sostituti dei medici di famiglia possono utilizzare il "ricettario rosa" in carico al medico titolare, apponendo il doppio timbro, del titolare e del sostituto, e la firma di quest'ultimo. Da quanto sopra consegue che i medici in formazione specialistica e i sostituti non possono ottenere un proprio blocchetto contenente i "ricettari rosa", ma devono necessariamente far uso di quello in dotazione al loro tutor/titolare.

Riepilogando, quali tipi di ricette abbiamo analizzato fin'ora?
La "ricetta bianca" ripetibile, quella non ripetibile e la ricetta a carico del SSN. Quest'ultima, in definitiva, è una ricetta non ripetibile che richiede l'utilizzo di un modulo specifico. E, a differenza della "ricetta bianca", è compilabile solo dai medici dipendenti o convenzionati con il SSN.

La ricetta redatta sul "ricettario rosa" deve avere gli stessi elementi essenziali della "ricetta bianca"?
In linea di principio sì, con l'aggiunta che sulla ricetta a carico del SSN deve essere indicato il nome e il cognome dell'assistito, il suo codice fiscale, il codice dell'Azienda Sanitaria di riferimento, gli eventuali codici e motivi di esenzione e l'eventuale nota AIFA pertinente. Il cittadino può anche chiedere che sul proprio nome e cognome sia apposta una etichetta adesiva per tutelare la sua riservatezza.
Per le ricette in modalità elettronica i dati da indicare sono tassativamente previsti dalla procedura informatica.

Come mai la ricetta a carico del SSN prevede questi elementi in più?
Perché questa ricetta non serve solo per ritirare i medicinali in farmacia, ma serve anche al farmacista per farsi rimborsare dallo Stato il costo dei medicinali forniti agli assistiti. Questa ricetta, quindi, ha anche una finalità amministrativa e contabile perchè con essa il medico pone a carico della finanza pubblica la spesa dei medicinali. Per questo motivo, la sua redazione richiede la massima attenzione ed il massimo scrupolo. Ad esempio, eventuali prescrizioni di farmaci a carico del SSN che siano ritenute inappropriate, possono essere contestate al medico da parte della Corte dei Conti.

Quindi in caso di falsità nella ricetta le pene saranno severe
Esatto, infatti la ricetta a carico del SSN, essendo prodotta da un medico dipendente o convenzionato con il SSN, ha la natura giuridica di atto pubblico ed il medico prescrittore assume la qualifica di pubblico ufficiale (medico dipendente) o incaricato di pubblico servizio (medico convenzionato), con pene molto severe in caso di falsità. La "ricetta bianca", invece, è una scrittura privata e quindi la sua eventuale falsità soggiace a pene meno severe, anche se comunque non certo irrilevanti. Ma non è necessario arrivare alle sanzioni penali: anche la semplice inappropriatezza della prescrizione (che non è quindi una ipotesi di falsità) espone il medico al rischio di essere accusato di danno erariale.

Ma come può una ricetta essere ritenuta falsa?
La prescrizione di un medicinale presuppone che il medico abbia visitato il paziente e abbia riscontrato l'esistenza di una patologia per la cui cura è necessario il farmaco prescritto nella ricetta. Per cui la prescrizione di un medicinale effettuata senza constatare personalmente l'esistenza di una patologia espone il medico al rischio di incorrere nel reato di falso ideologico. Ovviamente questo principio vale in senso generale, nel senso che se il medico conosce il paziente ed è a conoscenza del tipo di patologia da cui è affetto (ad esempio, una malattia cronica), può anche rilasciare la ricetta senza dover necessariamente visitare ogni volta il paziente. L'importante, però, è che il medico non rilasci mai ricette "al buio", senza essere sicuro della patologia esistente o basandosi soltanto su quanto gli viene riferito, senza aver provveduto a riscontrare oggettivamente la sussistenza della patologia.

Il farmacista può sostituire il farmaco prescritto dal medico con un altro farmaco?
No, se il medico ha indicato sulla ricetta l'avvertimento espresso "farmaco non sostituibile". Se questa indicazione non c'è, il farmacista per legge deve informare l'assistito dell'eventuale esistenza di un farmaco equivalente (cosiddetto "generico") avente il medesimo principio attivo e l'assistito può acconsentire di ricevere il medicinale equivalente al posto di quello di marca. Se però l'assistito si rifiuta di ottenere il medicinale equivalente e pretende comunque il farmaco di marca, oppure se il medico ha indicato che la sua prescrizione non è sostituibile, l'assistito è tenuto a pagare la differenza fra il costo del farmaco equivalente (coperto dallo Stato) e il costo del farmaco di marca.

Il farmacista può consegnare in caso di urgenza dei medicinali che sarebbero concedibili solo dietro presentazione di ricetta medica, senza tuttavia che l'assistito abbia la ricetta?
Sì, la legge prevede che in caso di estrema necessità e urgenza il farmacista possa consegnare all'assistito, anche in assenza di prescrizione medica, i farmaci che di norma avrebbero bisogno della ricetta medica.

Quali sono queste situazioni di estrema necessità ed urgenza?
Per esempio quando l'assistito, dimesso il giorno precedente dall'ospedale, richiede al farmacista un cortisonico iniettabile mostrando la documentazione ospedaliera che raccomanda il trattamento con quel tipo di farmaco. Oppure quando il paziente chiede al farmacista un farmaco per il quale è già presente in farmacia una ricetta non anteriore a sei mesi, con la stessa prescrizione. Il farmacista deve, comunque documentare in apposito registro questi casi eccezionali.

Esistono altre tipologie di ricette mediche, oltre a quelle fin qui esaminate?
Sì, esiste la ricetta "limitativa" e la ricetta per i farmaci stupefacenti.

Cos'è la ricetta "limitativa"?
E' la ricetta che contiene la prescrizione di medicinali la cui utilizzazione è limitata all'ambiente ospedaliero e che riportano sulla confezione la dicitura: "Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico". E' pure una ricetta "limitativa" quella che prescrive farmaci vendibili al pubblico, ma solo dietro piano terapeutico di centri ospedalieri o di particolari categorie di medici specialisti. Infine è anche una ricetta "limitativa" quella che riguarda medicinali utilizzabili esclusivamente dal medico specialista durante la visita ambulatoriale.

Cos'è la ricetta per i farmaci stupefacenti?
É la ricetta "a ricalco" (RMR) che contiene la prescrizione di medicinali per i quali la legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevede specifiche modalità di distribuzione e di prescrizione. Si tratta di farmaci a base delle seguenti sostanze: buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone e ossimorfone che vengono impiegati per il controllo del dolore in pazienti affetti da patologie gravi.

I farmaci stupefacenti, quindi, vanno prescritti in un modo specifico?
I medicinali inclusi nella sezione A della tabella dei medicinali stupefacenti, se sono prescritti per trattamenti diversi dalla terapia del dolore, vanno prescritti esclusivamente con il ricettario “a ricalco” (RMR).
Per i medicinali dell’allegato III-bis rimasti nella sezione A della tabella dei medicinali (forme farmaceutiche parenterali) prescritti per la terapia del dolore e per la prescrizione di medicinali ricollocati nella sezione D della tabella dei medicinali, in forma non iniettabile, si può utilizzare anche il ricettario rosa del SSN, in alternativa al RMR, ma non può mai essere utilizzata la ricetta bianca.
La ricetta è non ripetibile e viene ritirata dal farmacista. La prescrizione può essere effettuata anche in modalità dematerializzata.

I farmaci stupefacenti possono essere prescritti solo da alcune categorie di medici?
No, tutti i medici sono abilitati a prescrivere i farmaci stupefacenti, ma esclusivamente tramite l'apposito ricettario distribuito dalle ASL che ogni medico, quindi, è tenuto ad avere. Anzi, il medico che si rifiuta di prescrivere i farmaci stupefacenti, nonostante che vi siano le condizioni per farlo, accampando la scusa di essere sprovvisto del ricettario specifico, compie un atto contrario ai suoi doveri deontologici di assistenza e cura delle persone e, quindi, è sanzionabile da parte dell'Ordine.

I farmaci stupefacenti sono a carico dello Stato o del cittadino?
Se vengono prescritti da un medico pubblico (dipendente o convenzionato con il SSN) seguono le regole dei farmaci prescritti con la ricetta "rosa" e quindi sono a carico totale o parziale dello Stato; se invece vengono prescritti da un medico libero professionista, seguono le regole dei farmaci prescritti con la ricetta "bianca" e quindi sono a carico del cittadino.

Il medico può fare una ricetta a sé medesimo?
Dal punto di vista legale, nessuna norma vieta al medico di farsi una "auto-ricettazione" di farmaci o di analisi, fermo restando che deve trattarsi di una ricetta bianca, con oneri a suo carico.
Tuttavia dal punto di vista etico e deontologico è sempre meglio evitare di farlo ed è senz'altro preferibile rivolgersi ad un collega in quanto la prudente valutazione oggettiva di un medico terzo è certamente più scientifica dell'opinione personale del medico malato, che a causa della patologia potrebbe avere una valutazione distorta del suo stato di salute. Del resto ogni medico, così come ogni cittadino, ha un suo medico di famiglia, quindi è sempre meglio rivolgersi al collega medico di fiducia.
Ricordiamo cosa diceva Sir William Oster (Fondatore del Johns Hopkins School of Medicine): "Il medico che si cura da sé ha un pazzo per paziente"...

Ci sono regole specifiche per gli odontoiatri?
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione. Questo significa che possono prescrivere alcune classi di farmaci più comunemente necessari alla professione odontoiatrica, quali gli analgesici-antinfiammatori, gli anestetici locali, gli antibiotici attivi sulla flora patogena del cavo orale. A contrario, all'odontoiatra non compete la prescrizione di farmaci per la terapia di malattie non odontoiatriche. Tutto questo vale per i casi normali, nel senso che in caso di emergenze che potrebbero verificarsi nell'attività odontoiatrica e che possono comportare danno grave o imminente pericolo di vita per il paziente, è senz'altro consentito all'odontoiatra l'uso e la prescrizione di farmaci di emergenza. La prescrizione di farmaci da parte degli odontoiatri liberi professionisti deve necessariamente avvenire su "ricetta bianca" (con costo a carico dell'assistito), mentre gli odontoiatri dipendenti del SSN o specialisti ambulatoriali interni possono prescrivere i farmaci in fascia A sul ricettario del SSN.

Considerazioni conclusive
I farmaci non sono mai assolutamente innocui e quindi la loro prescrizione deve essere attentamente ponderata dal medico, in relazione alle effettive necessità del paziente. Per questo è necessaria la massima attenzione e la massima diligenza nella prescrizione di farmaci, così come è dovere deontologico del medico informare adeguatamente il paziente sulle modalità di uso e somministrazione del farmaco, onde evitare rischi per la sua salute. A maggior ragione quando si prescrivono farmaci a carico del SSN, perché in questo caso il medico di fatto pone a carico della finanza pubblica il costo dei medicinali e, in caso di errori o prescrizioni inappropriate, ne risponde anche davanti alla Corte dei Conti.

Notizie per gli iscritti

La mobilità sanitaria interregionale continua a rappresentare uno dei fenomeni più significativi per comprendere gli equilibri e le criticità del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di un tema dalle importanti implicazioni sanitarie, sociali, etiche ed economiche, che riflette le diseguaglianze nell’offerta di servizi tra le diverse Regioni italiane e, in particolare, il persistente divario tra Nord e Sud del Paese.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato la diffusione di un questionario anonimo rivolto ai professionisti sanitari. L’indagine si pone come obiettivo quello di raccogliere informazioni utili a valutare la percezione del Sistema ECM, le principali criticità riscontrate e le aspettative per il suo sviluppo futuro.

Il questionario, di semplice e rapida compilazione, rappresenta uno strumento essenziale per orientare le prossime attività di miglioramento della qualità, dell’accessibilità e dell’efficacia della formazione continua.

Di seguito l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti:  pdf Convocazione Assemblea annuale Bilancio Consuntivo 2025 e assestamento Preventivo 2026(215 KB)

Per partecipare registrarsi al seguente link: https://omceofi.irideweb.it/events/621531a6-3545-4336-e418-08de8b1fd971

L’art. 1 comma 317 della Legge di Bilancio per l’anno 2025 (Legge n. 207 del 30/12/2024 entrata in vigore il 01/01/2025) introduce la dematerializzazione obbligatoria di tutte le ricette mediche per i farmaci prescritti sul territorio nazionale, siano essi a carico del SSN o del cittadino, incluse dunque le cosiddette ricette bianche.

Per la verità, la ricetta bianca dematerializzata è operativa già dal 2022 tramite il portale SISTEMA TS gestito dal Ministero dell'Economia, ma finora era una modalità alternativa alla tradizionale ricetta cartacea. Adesso la ricetta bianca diventa dematerializzata a regime.

Come previsto dal Decreto Ministeriale n. 109 del 2023, i professionisti presenti negli elenchi dei CTU e dei Periti presso i Tribunali italiani che intendono confermare la loro iscrizione in tali elenchi, sono tenuti a presentare domanda di conferma sul portale del Ministero della Giustizia entro il 30 giugno 2026.

La vigente normativa, infatti, non prevede più che l'iscrizione in tali elenchi sia "a tempo indeterminato", bensì "a tempo" e quindi soggetta a periodica manifestazione di volontà di conferma.

E' molto frequente, nella pratica corrente, che il medico eserciti la propria attività come libero professionista all'interno di locali presi in affitto da una struttura sanitaria. In questi casi si pone la necessità di capire se, nell'eventualità di danno al paziente, risponde per responsabilità civile la struttura che ha dato in affitto i locali o il medico.

La Corte di Cassazione ha affrontato la questione e l'ha risolta in modo molto chiaro: il contratto di locazione (affitto) non crea responsabilità sanitaria a carico del locatore (ossia della struttura).

L'ONAOSI ricorda che il 31 marzo 2026 scade il termine per il versamento del contributo annuale da parte degli iscritti contribuenti volontari.

Inoltre ricorda che il 2026 è l'ultimo anno in cui possono iscriversi come contribuenti volontari i professionisti iscritti all'Ordine nel 2016, in quanto tale facoltà va esercitata entro il decimo anno dalla prima iscrizione all'Albo.

Infine l'ONAOSI informa che entro l'8 agosto 2026 i contribuenti morosi negli ultimi tre anni, possono regolarizzare la propria posizione.

Per maggiori informazioni consultare la documentazione allegata.

pdf Nota Federazioni Ordini 2026(359 KB)

pdf LOCANDINA contribuzione 2026 sanatoria(114 KB)

pdf CIRCOLARE PAGOPA 2026 con autocertificazione(309 KB)

L'ENPAM informa che è tornato disponibile “Fondamenti di telemedicina per il medico”, il corso fruibile gratuitamente tramite la piattaforma Tech2Doc, punto di riferimento per medici e odontoiatri italiani che vogliono rimanere aggiornati in tema di salute digitale.

Il corso a distanza che approfondisce tutti gli aspetti della telemedicina, si compone di otto video lezioni della durata complessiva di circa 80 minuti e garantisce ai partecipanti l’ottenimento di 30 crediti Ecm.

Dopo il grande successo e il tutto esaurito dello scorso anno, la capienza per l’edizione 2026/27 è stata portata a 50mila partecipanti.

Si pubblica la nota della Regione Toscana inerente l'oggetto, con invito a tutti i medici e strutture interessate di prenderne visione:

pdf Prot 0857333 2025 Circolare RNPM 31 10 25(259 KB)

pdf Nota PEC RNPM Circolare ministero 31 10 15 e nuove FAQ(301 KB)

pdf DatiSegnatura Prot 0857333 2025 FAQ RNPM 31 10 25(250 KB)

La Legge n. 15 del 21/02/2025 di conversione del Decreto Legge n. 202 del 27/12/2024, ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 la deroga sul riconoscimento dei titoli per i sanitari rifugiati ucraini.

Con il Decreto Dirigenziale n. 16355 del 24/07/2025 la Regione Toscana ha approvato la nuova "Scheda unica di segnalazione delle malattie infettive”.

Si invitano tutti i professionisti iscritti all'Ordine all'osservanza di quanto riportato negli atti qui pubblicati:

pdf Nota sorveglianza delle malattie infettive e obbligo di segnalazione(231 KB)

pdf Decreto n 16355 del 24 07 2025(609 KB)

pdf Decreto n 16355 del 24 07 2025 Allegato A(300 KB)

pdf Indirizzi per la segnalazione delle malattie infettive(85 KB)

Si dirama la comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell'Agenzia per l'Italia Digitale con la quale si rende noto che gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in Albi (come i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri), oltre ad essere pubblicati per legge sul portale INI-PEC del Ministero, sono altresì pubblicati sul portale INAD di AGID con la precisazione che tali indirizzi PEC sono utilizzabili con valore legale anche per comunicazioni legate alla sfera privata del cittadino persona fisica.

Di seguito la comunicazione:  pdf Pubblicazione Indirizzo digitale(628 KB)

 

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