La Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza n. 14338 del 15/05/2026, ha affermato un interessante principio di diritto in merito alle prestazioni gratuite erogate da professionisti.
Il contenzioso ha coinvolto l'Agenzia delle Entrate e un professionista, nei cui confronti l'Agenzia aveva contestato maggiori redditi derivanti da compensi non fatturati. Il professionista si è difeso sostenendo che non si trattava di compensi non fatturati, bensì di prestazioni gratuite rese ad amici e conoscenti.
Ma la Corte di Cassazione non si è convinta. Ha affermato, infatti, che nei rapporti di lavoro autonomo, l'onerosità delle prestazioni rappresenta la regola e la gratuità è un'eccezione. Per questo le prestazioni si presumono a pagamento, salvo prova contraria.