Un abbraccio e una preghiera per i medici italiani caduti durante l'epidemia di Covid-19Un abbraccio e una preghiera per i medici italiani caduti durante l'epidemia di Covid-19 

Cos'è il certificato medico?
Il certificato medico è la testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo o della collettività aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa.

Cosa significa "certificare"?
I contenuti possibili del certificato medico sono non soltanto le dichiarazioni circa lo stato di salute o di malattia, ma ogni fatto di natura tecnico-sanitaria che il medico ha potuto riscontrare direttamente nell'esercizio della sua professione (ad esempio, la sottoposizione a vaccinazioni, l'idoneità al lavoro, l'idoneità alla pratica sportiva, la salubrità degli ambienti di lavoro, ecc.). Rientrano, così, fra i contenuti possibili della certificazione medica anche fattispecie che non riguardano soltanto la salute o la malattia, ma anche eventi come la nascita o la morte, che il medico è chiamato a constatare di persona.


Quali sono i requisiti "formali" del certificato?
Il certificato deve essere privo di abrasioni e correzioni che possono far sorgere il dubbio di alterazioni o contraffazioni dell'atto. Nel caso di correzioni, devono essere indicate a chiare lettere e controfirmate dall'estensore. Inoltre il certificato deve essere redatto con una grafia chiara e comprensibile che non dia luogo ad equivoci. La terminologia e il significato del certificato deve essere intellegibile e coerente fra quanto constatato e quanto dichiarato nel certificato. La legge prevede una specifica modulistica solo per alcuni tipi di certificati (ad esempio, certificato di malattia per lavoratori privati, certificato di idoneità alla guida, ecc.).


Quali sono i requisiti "sostanziali" del certificato?
Il certificato deve riportare:

  • il nome, il cognome, la qualifica ed eventualmente la struttura sanitaria di appartenenza del medico certificatore;
  • le generalità del paziente o del richiedente;
  • l'oggetto della certificazione (eventuale diagnosi e prognosi). Nel caso di certificato redatto sulla base di referti obiettivi è opportuno citarli;
  • il luogo e la data di rilascio;
  • la firma del medico.


É necessario identificare il paziente tramite documento di riconoscimento?
Se fra medico e paziente sussiste un rapporto fiduciario consolidato, si deve dare per scontato che il medico conosca il paziente. Ma se il paziente non è conosciuto, è fortemente raccomandato al medico di chiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento.
Infatti se il medico rilascia, anche in buona fede, un certificato col nome di una persona diversa da quella che ha realmente visitato, può essere accusato di aver agito con leggerezza emettendo un certificato che risulta falso.
Quindi identificare il paziente è molto opportuno per evitare qualunque tipo di problema legale.


Cosa significa "veridicità" del certificato?
Il Codice Deontologico impone al medico di redigere il certificato solo con affermazioni che derivano da constatazioni dirette, personalmente effettuate (ad esempio tramite la visita medica), oppure sulla base di documentazione oggettiva (ad esempio sulla base di referti oggettivi). Pertanto al medico non è concesso di redigere un certificato esclusivamente sulla base di quanto gli viene riferito dal paziente o da terzi o su fatti che egli non abbia personalmente constatato, perché questo rappresenta al limite una raccolta anamnestica, insufficiente di per sé a formulare una diagnosi certificabile. E' necessario, quindi, prestare molta attenzione a questi casi, perché è fin troppo facile per il medico esporsi al rischio di certificare qualcosa che in realtà non è veritiero.


Il medico può rifiutarsi di certificare?
Il Codice Deontologico impone al medico di rilasciare al paziente le certificazioni sul suo stato di salute. Ovviamente questo precetto va integrato con quanto detto alla risposta precedente, per cui il medico può e deve rifiutarsi di cerficare fatti che egli non abbia constatato personalmente o che non siano supportati da riscontri oggettivi. Altrettanto ovviamente, il medico deve rifiutarsi di certificare fatti che egli sappia non corrispondenti al vero. Infine il medico deve rifiutarsi di certificare nei casi in cui la legge prevede che il certificato possa essere rilasciato solo da colleghi rivestiti di particolari qualifiche.


Cos'è il reato di "falso materiale" in certificazione medica?
Il reato di "falso materiale" riguarda la parte formale del certificato. Il medico risponde di questo reato quando, nella redazione del certificato, commette alterazioni o contraffazioni mediante cancellature, abrasioni o aggiunte successive, miranti a far apparire adempiute le condizioni richieste per la sua validità. Come per ogni reato, presuppone il dolo, cioè l'intenzionalità.


Cos'è il reato di "falso ideologico" in certificazione medica?
Il reato di "falso ideologico" riguarda la falsa rappresentazione della realtà, cioè l'attestazione per autentici di fatti non rispondenti a verità. Si tratta, quindi, di una certificazione volutamente mendace per fatti o condizioni inesistenti. Come per ogni reato, presuppone il dolo, cioè l'intenzionalità.

Il certificato "erroneo" è un reato?
Se il medico commette un errore nel certificato, ma persuaso di essere nel vero e certificando conformemente alla propria convinzione, non può essere accusato di alcun reato perché in questo caso il certificato non è falso, ma soltanto erroneo. Tuttavia è una situazione che nella realtà può essere difficile da dimostrare.


Cos'è il certificato "compiacente"?
E' il certificato che tende, con terminologia volutamente imprecisa e ambigua, ad alterare una situazione o minimizzandola o rendendola sproporzionata. E' quindi un certificato che non risponde al requisito della veridicità e quindi può integrare gli estremi di reato di falso ideologico. E' irrilevante se questo tipo di certificato sia stato redatto per venire incontro alle esigenze del richiedente. Il medico non deve mai sottrarsi al dovere di attenersi alla veridicità dei fatti.


Il certificato falso può esporre anche al rischio di essere accusati di truffa?
Sì, perché il certificato può determinare la costituzione di diritti in favore del richiedente, con possibili oneri a carico di terzi o a carico dello Stato. Pertanto una falsa certificazione può esporre anche al rischio di essere accusati di truffa.


C'è differenza fra il certificato rilasciato dal medico dipendente pubblico, dal medico convenzionato o dal medico libero professionista?
Dipende dal contesto di riferimento. In linea di principio, ogni medico abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo è ugualmente idoneo a rilasciare una certificazione medica. Tuttavia leggi specifiche riservano la potestà certificativa in alcuni casi a medici in possesso di particolari qualifiche (ad esempio per la certificazione di morte, per la guida di autoveicoli, per il porto d'armi, per la sicurezza sul lavoro, per la pratica sportiva, per l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici e privati, ecc.). Dal punto di vista giuridico, i certificati rilasciati dai medici dipendenti pubblici sono considerati "atti pubblici", in quanto il medico che li redige ha la funzione di pubblico ufficiale. Invece i certificati rilasciati dai medici convenzionati sono considerati "certificazioni amministrative", in quanto il medico che li redige ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Infine i certificati rilasciati dai medici liberi professionisti sono considerati "scritture private" in quanto il medico che li redige svolge un servizio di pubblica utilità. Queste differenze hanno rilevanza soprattutto dal punto di vista penale, perché le pene sono più severe per il falso in atto pubblico rispetto alle altre certificazioni.

Cos'è il "certificato storico"?
Il certificato storico è l'attestazione di una situazione che si è già verificata nel passato e che il medico ricostruisce sulla base di documentazione dell'epoca. Si tratta quindi di una certificazione "ora per allora". Questo tipo di certificazione è piuttosto frequente nell'ambito della medicina legale quando il medico svolge una funzione peritale, oppure quando il medico è chiamato a redigere atti aventi finalità assicurativa o previdenziale. Al contrario, un certificato "storico" non ha ragione di essere in altri contesti, come ad esempio per la certificazione di malattia dei lavoratori dipendenti, perché il certificato deve essere contestuale all'accertamento della patologia e recare la stessa data dell'effettuazione della visita. Non è, quindi, consentito certificare "a posteriori": farlo esporrebbe il medico al rischio di essere accusato del reato di falsa certificazione.

Come si tutela la privacy del paziente nel certificato?
Se il certificato è richiesto dal paziente e consegnato a lui direttamente, non si pongono problemi di riservatezza. Viceversa, se il certificato viene consegnato ad una persona diversa dal richiedente, il medico deve acquisire una delega scritta che lo autorizza a rilasciare il certificato nelle mani di un terzo. E' importante ricordare che, comunque, il certificato deve essere consegnato dal medico o da un suo incaricato (ad esempio la segretaria), ma non deve essere lasciato in luoghi dove non si possa essere sicuri che il ritiro venga effettuato dal diretto interessato. Per i certificati di malattia ad uso lavorativo il medico deve evitare di indicare la diagnosi, in quanto il datore di lavoro non è tenuto a conoscerla. Fa eccezione il caso in cui sia lo stesso paziente a richiedere che la diagnosi sia espressamente indicata sul certificato, perché vuole beneficiare di permessi lavorativi speciali che il datore di lavoro può concedere solo previa conoscenza della diagnosi. In questo caso il medico è legittimato ad indicare le informazioni sulla patologia, proprio perché lo stesso paziente glielo ha richiesto.

Che cos'è il "Certificato Telematico"?
Dal settembre 2011 la normativa ha previsto la trasmissione dei certificati di malattia dei lavoratori dipendenti per via telematica, a cura del medico prescrittore.
In buona sostanza il medico, dotato delle credenziali di accesso al sistema informatico, compila il certificato di malattia sul computer e lo invia all'INPS, evitando così il rilascio cartaceo all'assistito. Il sistema genera un numero di protocollo attribuito al singolo certificato e tramite questo numero, sia il lavoratore che la sua azienda possono prendere visione del certificato emesso.

Quali sono i medici obbligati all'invio telematico del certificato di malattia?
Tutti coloro che visitano un paziente lavoratore e ritengono debba astenersi dal lavoro per una patologia in atto.
Prioritariamente quindi sono i medici dipendenti del SSN (ospedalieri e di distretto) e i medici convenzionati (medici di medicina generale, di continuità assistenziale, di emergenza territoriale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni). Costoro vengono dotati dalla ASL delle credenziali di accesso al sistema e devono obbligatoriamente utilizzare la procedura telematica di certificazione.
I medici che non hanno rapporti con il SSN (ossia i liberi professionisti) devono utilizzare la procedura telematica tramite le credenziali di accesso al portale "Sistema TS" che possono essere rilasciate dall'Ordine dei Medici presso cui sono iscritti.
In definitiva, qualunque medico è messo nelle condizioni di utilizzare la procedura telematica di certificazione.

L'obbligo del certificato telematico di malattia riguarda anche gli Odontoiatri?
Sì, anche gli Odontoiatri, come tutti i liberi professionisti, sono tenuti a rilasciare il certificato telematico di malattia ai loro pazienti-lavoratori quando ritengono di assegnare dei giorni di prognosi dopo un intervento odontoiatrico.
Anche gli Odontoiatri, infatti, possono disporre delle credenziali di accesso al portale "Sistema TS" dal quale è possibile generare il certificato di malattia telematico.
In proposito, vedasi il chiarimento della Commissione Nazionale Odontoiatri: pdf Certificati di malattia telematici Odontoiatri (418 KB)

Ci sono limiti per i certificati di malattia telematici per i lavoratori dipendenti, se rilasciati da medici e odontoiatri liberi professionisti?
L’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, applicabile ai lavoratori del settore pubblico, prevede che nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza debba essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Ciò significa che i medici e gli odontoiatri liberi professionisti possono (anzi, devono) rilasciare il certificato di malattia telematico anche ai pazienti dipendenti pubblici, ma se si tratta di una prognosi superiore a 10 giorni, devono limitarsi a prescrivere 10 giorni e l'eventuale prognosi aggiuntiva potrà essere certificata, tramite un certificato di continuazione, solo dal medico pubblico.
Nel caso in cui si tratti del terzo evento di malattia nell'anno solare, il lavoratore pubblico deve essere consapevole che deve rivolgersi ad un medico pubblico.
Per quanto riguarda invece i lavoratori del settore privato, l'INPS ha chiarito che sono ugualmente validi i certificati di malattia telematici rilasciati sia dai medici pubblici che dai medici privati, indipendentemente dalla durata della prognosi (Messaggio INPS n. 3044/2024).

E se il sistema telematico non funziona?
Nel caso in cui si presentino interruzioni o malfunzionamenti nel sistema informatico, essendo prioritario il dovere assistenziale, è consentito rilasciare il certificato di malattia in forma cartacea, ma è opportuno indicare sul certificato che l'utilizzo del cartaceo è dovuto al temporaneo malfunzionamento del sistema informatico (con data e ora del rilascio).
Il certificato cartaceo deve contenere tutti gli elementi essenziali sopra ricordati e deve attestare una incapacità lavoratoriva assoluta e temporanea ben precisa, che può non coincidere con la prognosi clinica, la quale da sola non è sufficiente a rendere indennizzabile dall'INPS il periodo di assenza dal lavoro.
Anche per questo è raccomandato di utilizzare sempre la procedura di certificazione telematica: perchè in essa è insita tale attestazione.

Ci sono sanzioni per il mancato utilizzo della procedura di certificazione telematica?
I medici dipendenti e convenzionati con il SSN che senza validi motivi non utilizzano la procedura telematica vengono sottoposti dalla ASL a procedimento disciplinare che può concludersi anche con la cessazione del rapporto di lavoro.

Il certificato di malattia telematico riguarda tutti i lavoratori dipendenti?
Il certificato di malattia telematico è obbligatorio per tutti i lavoratori del settore privato e per la maggior parte dei lavoratori del settore pubblico.
Più precisamente, sono esclusi dal certificato di malattia telematico (e quindi hanno diritto ad ottenere il certificato cartaceo) i dipendenti pubblici appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri), ai Corpi Armati dello Stato (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Nel caso del personale delle Forze Armate è previsto un doppio certificato cartaceo: uno con la diagnosi e uno senza diagnosi che il militare deve far pervenire separatamente al proprio Comando (Decreto Ministero Difesa del 24/11/2015). Nel caso del personale dei Corpi Armati dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuori il certificato cartaceo può essere unico, purché comprensivo di diagnosi.

Il medico che non può o non vuole fare il certificato telematico, può delegare un collega o rinviare la certificazione al medico di famiglia?
Assolutamente no.
Il certificato di malattia è l'atto conclusivo di una visita medica, per cui solo il medico che ha constatato l'esistenza di una patologia è tenuto a certificare quanto ha constatato, non altri.
Proprio per questo motivo, se ad esempio il paziente viene visitato in ospedale sarà il medico ospedaliero che l'ha visitato ad emettere il certificato di malattia telematico, così come se viene visitato in un ambulatorio della ASL sarà il medico specialista ambulatoriale ad emettere il certificato. Allo stesso modo, se il paziente viene visitato da un medico privato libero professionista, sarà costui a dover rilasciare il certificato di malattia.
Non è corretto, quindi, visitare il paziente e rinviarlo al medico di famiglia o ad altro collega per il rilascio del certificato, anche perchè questa situazione esporrebbe il medico certificatore all'accusa di falsa certificazione perchè certifica qualcosa che non ha direttamente e personalmente constatato.
Questi principi ovviamente valgono anche per l'eventuale certificato cartaceo.

Considerazioni conclusive
Il medico deve sempre essere consapevole che ogni suo atto, per quanto semplice e apparentemente banale possa essere, è carico di implicazioni giuridiche, amministrative e deontologiche. Quindi deve prestare la massima attenzione ed il massimo scrupolo in ogni momento della propria attività, anche nell'esecuzione di atti spesso banali come la redazione di certificati medici. Che sono molto frequenti e, proprio per questo, è più alto il rischio di disattenzioni o superficialità che però possono avere conseguenze legalmente pesanti.

Notizie per gli iscritti

Dal 1° gennaio 2025 il Comune di Firenze ha modificato le regole per la sosta dei veicoli nelle “Zone Controllo Sosta” (ZCS) in cui è suddiviso il territorio comunale.

Si ricorda, infatti, che il territorio del Comune di Firenze è suddiviso in una “Zona a Traffico Limitato” (ZTL) corrispondente al Centro Storico, e 5 ZCS corrispondenti ai confini dei Quartieri. Il nuovo disciplinare comunale riguarda le regole per la sosta nelle suddette ZCS.

L’art. 1 comma 317 della Legge di Bilancio per l’anno 2025 (Legge n. 207 del 30/12/2024 entrata in vigore il 01/01/2025) introduce la dematerializzazione obbligatoria di tutte le ricette mediche per i farmaci prescritti sul territorio nazionale, siano essi a carico del SSN o del cittadino, incluse dunque le cosiddette ricette bianche.

Per la verità, la ricetta bianca dematerializzata è operativa già dal 2022 tramite il portale SISTEMA TS gestito dal Ministero dell'Economia, ma finora era una modalità alternativa alla tradizionale ricetta cartacea. Adesso la ricetta bianca diventa dematerializzata a regime.

La telemedicina diventa alla portata di tutti i medici e i dentisti italiani. L’ENPAM ha lanciato un corso a distanza in otto lezioni sulla materia, fruibile gratuitamente tramite la piattaforma "Tech2Doc", che consentirà ai professionisti che lo frequenteranno di acquisire 30 crediti ECM.

Il corso affronta tutti gli aspetti, sia generali che tecnici, della medicina a distanza: da un’introduzione sulle norme che disciplinano la telemedicina, fino ad approfondire i principi operativi che il medico e l’odontoiatra devono conoscere per eseguire efficacemente le prestazioni basilari della televisita, del teleconsulto, della teleconsulenza, della teleassistenza, del telecontrollo e del telemonitoraggio, guardando infine alle future evoluzioni digitali in sanità.

La Legge di Bilancio 2024 al comma 101 dell’art. 1 e il Decreto Ministeriale collegato n. 18/2025 prevedono che le aziende tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio – con esclusione delle imprese agricole – devono stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali alle cosiddette “immobilizzazioni materiali”, ossia, in linea con l’art. 2424 del Codice Civile: ai terreni e ai fabbricati; agli impianti e al macchinario; alle attrezzature industriali e commerciali.

Con il Decreto Legge n. 39 del 31/03/2025, il termine è stato differito al 01/10/2025 per le imprese da 51 a 250 dipendenti e al 31/12/2025 per le imprese fino a 50 dipendenti.

La norma, in ambito sanitario, interessa tutte quelle realtà obbligate all'iscrizione alla Camera di Commercio: strutture sanitarie autorizzate e società tra professionisti. Viceversa non ricadono in questo obbligo assicurativo gli studi medici e odontoiatrici, singoli o associati, in quanto non iscritti alla Camera di Commercio.

Si informano gli iscritti all'Ordine di Firenze che è attiva la convenzione con il rivenditore MAAT SRL per l'acquisto della firma digitale, utile, fra l'altro, per il certificato introduttivo di invalidità.

La convenzione prevede la possibilità di acquistare il token Usb al costo di € 55,00 più Iva o la firma remota al costo di € 35,00 più Iva, entrambi con validità triennale.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di acquisto consultare la guida: document Guida acquisto prodotti convenzione OMCEOFI (825 KB)

 

Il Centro Nazionale Clinical Governance ed Eccellenza delle cure dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha recentemente condotto una survey conoscitiva sull'utilizzo dei "care bundles" tra il personale medico italiano.

Dopo aver completato l'indagine pilota su un campione di professionisti sanitari selezionati con metodo randomizzato, l’ISS intende avviare la fase definitiva dello studio coinvolgendo tutti gli iscritti agli Albi degli Ordini dei Medici italiani.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato della D.ssa Rossella Cascetta, Presidente dell'Associazione per la tutela dei medici fiscali:

Assenze immotivate visita fiscale

Il lavoratore deve garantire la massima diligenza nel fornire al medico tutti gli elementi utili nel dettaglio per consentire il suo reperimento.

Ciò risulta determinante soprattutto nei casi in cui l'indirizzo per la reperibilità, seppur corretto, sia insufficiente a consentire al medico fiscale la possibilità di rintracciare il lavoratore.

Ricordiamo che il lavoratore da solo può cambiare l'indirizzo di reperibilità sul sito Inps o sull' App IO

L'INPS annuncia importanti novità relativamente alla compilazione del nuovo certificato introduttivo per la disabilità, avviato dal 1° gennaio 2025 in via sperimentale in nove provincie italiane, fra cui Firenze.

Le nuove funzionalità riguardano principalmente la firma digitale del medico (non più obbligatoria) e l'allegazione della documentazione sanitaria.

Per approfondire, si rinvia all'articolo pubblicato dall'INPS, nel quale sono disponibili tre tutorial:

  • Parte Prima per anagrafica del paziente, diagnosi e certificato medico
  • Parte Seconda per allegazione della documentazione
  • Parte Terza per la firma digitale

https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.certificato-medico-introduttivo---invalidit--civile.html

 

La Legge n. 15 del 21/02/2025 di conversione del Decreto Legge n. 202 del 27/12/2024 prevede la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo ECM per il triennio 2020-2022.

La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi ECM nei termini previsti, attraverso crediti compensativi che saranno definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.

La Legge n. 15 del 21/02/2025 di conversione del Decreto Legge n. 202 del 27/12/2024, ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 la deroga sul riconoscimento dei titoli per i sanitari rifugiati ucraini.

E' stata approvata la Legge di conversione del Decreto Legge "Milleproroghe" (DL 202/2024) nella quale è prevista, fra l'altro, la proroga per tutto il 2025 del divieto di fatturazione elettronica per i soggetti Iva che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali.

In pratica significa che anche per il 2025 i medici non devono utilizzare la fattura elettronica per le prestazioni in favore dei pazienti. I dati sanitari quindi continueranno a dover essere inviati a Sistema TS, come per gli anni passati, ma il paziente continuerà a ricevere la fattura tradizionale cartacea.

Viceversa resta confermato l'obbligo della fattura elettronica per ogni altra prestazione, diversa dalle fatture in favore dei pazienti.

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